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Immobile ereditato e differente volontà di destinazione tra eredi
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Testo
<blockquote data-quote="Bastimento" data-source="post: 71208" data-attributes="member: 6214"><p>L'art. 720 Riguarda gli immobili ereditati non divisibili. In generale comunque i coeredi possono sempre domandare la divisione (art. 713), con un eventuale limite di esecuzione entro 5 anni. </p><p></p><p>Alla domanda iniziale, risponderei però citando gli articoli riguardanti la Comunione in generale: in particolare l'art. 1111: Scioglimento della comunione. - Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può sempre stabilire una congrua dilazione; in ogni caso non superiore a 5 anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.</p><p>Circa le modalità direi che sono regolamentate dall'art. 788 c.p.c. - Vendita di immobili : se sorge controversia la vendita la vendita deve essere disposta con sentenza del collegio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bastimento, post: 71208, member: 6214"] L'art. 720 Riguarda gli immobili ereditati non divisibili. In generale comunque i coeredi possono sempre domandare la divisione (art. 713), con un eventuale limite di esecuzione entro 5 anni. Alla domanda iniziale, risponderei però citando gli articoli riguardanti la Comunione in generale: in particolare l'art. 1111: Scioglimento della comunione. - Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può sempre stabilire una congrua dilazione; in ogni caso non superiore a 5 anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri. Circa le modalità direi che sono regolamentate dall'art. 788 c.p.c. - Vendita di immobili : se sorge controversia la vendita la vendita deve essere disposta con sentenza del collegio. [/QUOTE]
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