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Immobile proveniente da Tribunale, difformità catasto-progetto
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<blockquote data-quote="brina82" data-source="post: 569337" data-attributes="member: 51516"><p>Il discorso dei 120 giorni si riferisce ad abusi insanabili con le attuali norme. Ciò significa che se un immobile poteva essere sanato col condono dell'85 e le ragioni del credito ne risultano antecedenti (ad esempio un debito del 1983), allora si hanno 120 giorni di tempo dal decreto di trasferimento (salvo sentenze) per istruire la pratica di condono edilizio.</p><p></p><p>Questo è abbastanza ragionevole: se nel 1980 un tizio ha costruito abusivamente e poi nel 1983 ha venduto a Ciao è questi avesse iniziato ad indebitarsi, una volta uscito il condono non avrebbe avuto motivazioni per sanare la situazione, sapendo che prima o poi avrebbe perso la propria casa. È ragionevole che chi compra da questa situazione, può agganciarsi a quel condono entro i 120 giorni.</p><p></p><p>Ma se l'abuso è sanabile in base alle attuali norme e regolamenti, i 120 giorni non contano più nulla. Si può regolarizzare in qualsiasi momento.</p><p></p><p>Inoltre, dalla planimetria catastale risulta che la cosa è in essere da parecchi anni, per cui per regolarizzare l'eventuale apertura del muro portante non occorre fare la classica cerchiatura (di recente mi è capitata questa cosa: 2 appartamenti uniti di fatto, senza progetto ma col catastale che presentava l'apertura; nel regolarizzare il tutto al Comune, non hanno preteso la cerchiatura, ma una relazione che descrivesse le opere realizzate, nella fattispecie una piattabanda in muratura, dichiarando che all'epoca era in uso quella tecnologia costruttiva; ci si è agganciati al catastale del 1970).</p><p></p><p>Premesso ciò, credo che la cosa si risolva in modo agevole, nel caso i 2 proprietari siano di comune accordo, senza perdere anni e versare soldi inutilmente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="brina82, post: 569337, member: 51516"] Il discorso dei 120 giorni si riferisce ad abusi insanabili con le attuali norme. Ciò significa che se un immobile poteva essere sanato col condono dell'85 e le ragioni del credito ne risultano antecedenti (ad esempio un debito del 1983), allora si hanno 120 giorni di tempo dal decreto di trasferimento (salvo sentenze) per istruire la pratica di condono edilizio. Questo è abbastanza ragionevole: se nel 1980 un tizio ha costruito abusivamente e poi nel 1983 ha venduto a Ciao è questi avesse iniziato ad indebitarsi, una volta uscito il condono non avrebbe avuto motivazioni per sanare la situazione, sapendo che prima o poi avrebbe perso la propria casa. È ragionevole che chi compra da questa situazione, può agganciarsi a quel condono entro i 120 giorni. Ma se l'abuso è sanabile in base alle attuali norme e regolamenti, i 120 giorni non contano più nulla. Si può regolarizzare in qualsiasi momento. Inoltre, dalla planimetria catastale risulta che la cosa è in essere da parecchi anni, per cui per regolarizzare l'eventuale apertura del muro portante non occorre fare la classica cerchiatura (di recente mi è capitata questa cosa: 2 appartamenti uniti di fatto, senza progetto ma col catastale che presentava l'apertura; nel regolarizzare il tutto al Comune, non hanno preteso la cerchiatura, ma una relazione che descrivesse le opere realizzate, nella fattispecie una piattabanda in muratura, dichiarando che all'epoca era in uso quella tecnologia costruttiva; ci si è agganciati al catastale del 1970). Premesso ciò, credo che la cosa si risolva in modo agevole, nel caso i 2 proprietari siano di comune accordo, senza perdere anni e versare soldi inutilmente. [/QUOTE]
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