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Testo
<blockquote data-quote="Paca" data-source="post: 191547"><p>Avevo trovato questo:</p><p> In materia di base imponibile, l’articolo 13 del decreto salva Italia non fa riferimento altro che all’articolo 5 del d.gls. 594/1997. Può restare il dubbio, quindi, relativamente al calcolo della base imponibile per gli immobili vincolati dalle Belle arti ai sensi del Testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia di beni culturali e ambientali (il d.lgs. n. 490/1999) che ha abrogato la precedente legge n. 1089/1939 in materia), anche se è presumibile che le norme in vigore per l’ICI si appliche- ranno in maniera identica anche all’IMU. In riferimento all’ICI, infatti, il comma 5 dell’articolo 2 del d.l. n. 16/1993 “Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie”, stabilisce che “Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089), e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”.</p><p>Ora, come detto, il decreto salva Italia non cita gli immobili sui quali è presente un vincolo delle belle arti, e non fa alcun esplicito riferimento alla base imponibile per l’applicazione dell’IMU a questi immobili, ma neppure prevede la non applicabilità o l’abrogazione delle disposizioni del d.l. n. 16/1993, come invece precisato per altre disposizioni di agevolazione. Dal che si può conclude- re che con la scelta di non citare espressamente queste norme il legislatore abbia in realtà voluto confermare le disposizioni agevolatevi in materia di ICI ai fini dell’IMU. Anche considerando che gli immobili vincolati godono complessivamente di un trattamento fiscale di favore a fronte degli oneri di conservazione che gravano sui proprietari, oltre che, ovviamente, dei vincoli in riferimento agli interventi realizzabili sui fabbricati stessi, sia nel caso di immobili per uso abitativo, sia nel caso di immobili con diversa destinazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Paca, post: 191547"] Avevo trovato questo: In materia di base imponibile, l’articolo 13 del decreto salva Italia non fa riferimento altro che all’articolo 5 del d.gls. 594/1997. Può restare il dubbio, quindi, relativamente al calcolo della base imponibile per gli immobili vincolati dalle Belle arti ai sensi del Testo unico delle disposizioni legisla- tive in materia di beni culturali e ambientali (il d.lgs. n. 490/1999) che ha abrogato la precedente legge n. 1089/1939 in materia), anche se è presumibile che le norme in vigore per l’ICI si appliche- ranno in maniera identica anche all’IMU. In riferimento all’ICI, infatti, il comma 5 dell’articolo 2 del d.l. n. 16/1993 “Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie”, stabilisce che “Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089), e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”. Ora, come detto, il decreto salva Italia non cita gli immobili sui quali è presente un vincolo delle belle arti, e non fa alcun esplicito riferimento alla base imponibile per l’applicazione dell’IMU a questi immobili, ma neppure prevede la non applicabilità o l’abrogazione delle disposizioni del d.l. n. 16/1993, come invece precisato per altre disposizioni di agevolazione. Dal che si può conclude- re che con la scelta di non citare espressamente queste norme il legislatore abbia in realtà voluto confermare le disposizioni agevolatevi in materia di ICI ai fini dell’IMU. Anche considerando che gli immobili vincolati godono complessivamente di un trattamento fiscale di favore a fronte degli oneri di conservazione che gravano sui proprietari, oltre che, ovviamente, dei vincoli in riferimento agli interventi realizzabili sui fabbricati stessi, sia nel caso di immobili per uso abitativo, sia nel caso di immobili con diversa destinazione. [/QUOTE]
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