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<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 569629" data-attributes="member: 56079"><p>La compravendita di cose immobili va conclusa per atto scritto (Art. 1350 c.c.)</p><p></p><p>La successiva trascrizione nei pubblici registri immobiliari (Art. 2643, 2667 c.c.) ha lo scopo di rendere il trasferimento opponibile a terzi.</p><p></p><p>Questo principio semplice fa si che una vendita possa essere conclusa anche attraverso una "scrittura privata" (e non un "atto pubblico notarile") che il Notaio si preoccuperà, anche in seguito, di "autenticare" per la successiva trascrizione nei registri immobiliari.</p><p></p><p>Ci colleghiamo ora al concetto di procura, ben esposta nel capitolo sulla Rappresentanza della enciclopedia di Diritto da Gianni Ballarini (Volume 12 Pag. 642) che ci racconta: "Con riferimento alla forma della procura, essa deve seguire la forma imposta dall'atto che si è, attraverso di essa, autorizzati a compiere. Così se la procura è generale, potendo essa comprendere, se indicati anche atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio compravendite immobiliari, essa sarà da farsi nella forma scritta".</p><p></p><p>Ovviamente per una questione di "opportunità" e di "tutela" la procura notarile è consigliabile anche alla stipula del preliminare. Ma sarà per questa sua "natura autenticata" necessariamente valida?</p><p></p><p>Non è detto, potendo essere revocata o addirittura nulla al momento della sottoscrizione del preliminare o nella fase compresa tra la sottoscrizione del preliminare ed il rogito notarile... ma questa è un'altra storia...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 569629, member: 56079"] La compravendita di cose immobili va conclusa per atto scritto (Art. 1350 c.c.) La successiva trascrizione nei pubblici registri immobiliari (Art. 2643, 2667 c.c.) ha lo scopo di rendere il trasferimento opponibile a terzi. Questo principio semplice fa si che una vendita possa essere conclusa anche attraverso una "scrittura privata" (e non un "atto pubblico notarile") che il Notaio si preoccuperà, anche in seguito, di "autenticare" per la successiva trascrizione nei registri immobiliari. Ci colleghiamo ora al concetto di procura, ben esposta nel capitolo sulla Rappresentanza della enciclopedia di Diritto da Gianni Ballarini (Volume 12 Pag. 642) che ci racconta: "Con riferimento alla forma della procura, essa deve seguire la forma imposta dall'atto che si è, attraverso di essa, autorizzati a compiere. Così se la procura è generale, potendo essa comprendere, se indicati anche atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio compravendite immobiliari, essa sarà da farsi nella forma scritta". Ovviamente per una questione di "opportunità" e di "tutela" la procura notarile è consigliabile anche alla stipula del preliminare. Ma sarà per questa sua "natura autenticata" necessariamente valida? Non è detto, potendo essere revocata o addirittura nulla al momento della sottoscrizione del preliminare o nella fase compresa tra la sottoscrizione del preliminare ed il rogito notarile... ma questa è un'altra storia... [/QUOTE]
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