Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Impegno del compratore nei confronti dell'agenzia
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Limpida" data-source="post: 267660" data-attributes="member: 14781"><p>CINZIBO anche se non presenta proposta di acquisto tramite il 1 mediatore o la presenta ma non viene accettata e conclude con un secondo mediatore, dovrà corrispondere una quota della provvigione anche al primo meditore.</p><p><strong>Riporto ciò che scaturì al convegno FIAIP: PLURALITA' DI MEDIATORI del mese di maggio 20011 a Bologna con la collaborazione dell'Prof.Avv. Alessio Zaccaria</strong></p><p>Caso 2<strong>: </strong>un mediatore fa visitare un immobile a un possibile acquirente, al quale fa sottoscrivere una proposta di acquisto, che però non viene accettata dal venditore in quanto non conforme alle sue richieste. Un secondo mediatore a distanza di diversi mesi, riesce a far concludere l'affare ai medesimi soggetti, ottenendo il consenso del venditore a una riduzione del prezzo inizialmente preteso di circa il quindici per cento.</p><p>Soluzione: il rapporto di concausalità esiste: l'art.1758 c.c. é applicabile. la circostanza che l'affare sia stato eventualmente concluso dopo la scadenza dell'incarico conferito al primo mediatore non ha alcun rilievo:ciò che conta é (soltanto il fatto) che la conclusione dell'affare possa essere ricondotta anche all'opera del primo mediatore.</p><p>Giurisprudenza:</p><p>La mediazione va tenuta distinta dal conferimento di un mandato poiché, nell'incarico alla mediazione, perché sorga il diritto alla provvigione é necessario verificare, giusta disposto dell'art.1755 c.c. se " l'affare si é concluso" bastando a tal fine che la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera svolta, ancorché quest'ultima consista nella semplice attività di reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, sempre che l'attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, poi valorizzata dalle parti. Ne consegue che anche nel caso di mediazione negoziale atipica ( cosiddetta "mediazione unilaterale"), se dopo la scadenza dell'incarico il mediatore reperisce l'altro contraente, una volta che l'affare si concluda, egli avrà diritto alla provvigione. Per contro non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Qualora detta assoluta autonomia della seconda attività di mediazione non sussista e l'affare sia concluso per l'intervento di più mediatori, ( congiunto o distinto, contemporaneo o successivo,concordato o autonomo,in base allo stesso incarico o a più incarichi) a norma dell'art.1758 c.c. ciascuno di esso ha diritto ad una quota di provvigione ( nella specie la S.C.ha cassato la sentenza di merito che aveva negato efficacia causale all'attività di mediazione del primo mediatore, poiché solo il secondo aveva appianato difficoltà e divergenze, senza valutare se l'attività svolta dal primo mediatore, che pure aveva messo in relazione le parti attraverso una proposta giunta fuori dal termine contrattuale, era stata presupposto dell'ulteriore attività svolta dal secondo mediatore). <strong>Cass.civile Sez.III 18/03/2005 n.5922,.</strong></p><p></p><p>Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dello stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi della trattativa, fino all'accordo definitivo, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti. Né una volta concluso l'affare,assume rilevanza sotto il profilo dell'incidenza sull'efficienza causale esclusiva o concorrente dell'opera di detto mediatore, non essendo un unico elemento di parziale differenziazione, da solo, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l'attività originariamente svolta dal soggetto che per primo aveva messo le parti in relazione tra loro e l'affare tra le stesse concluso ( nella specie,in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che in difformità dalla decisione di primo grado, aveva escluso la sussistenza del diritto alla provvigione in capo al mediatore che aveva messo in relazione , per la compravendita di un appartamento, due soggetti, i quali per iniziale disaccordo sul prezzo, avevano concluso l'affare solo in un momento successivo, e dopo aver affidato la trattativa ad altro mediatore, a seguito di una modesta riduzione, da centotrenta a centoventitre milioni del prezzo dell'immobile). </p><p><strong>Cassazione civile sezione III 25-02-2000 n. 2136 </strong></p><p> </p><p><strong>Ringrazio Passuti<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/nature/blossom.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":fiore:" title="Fiore :fiore:" data-shortname=":fiore:" /> </strong></p><p> </p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Limpida, post: 267660, member: 14781"] CINZIBO anche se non presenta proposta di acquisto tramite il 1 mediatore o la presenta ma non viene accettata e conclude con un secondo mediatore, dovrà corrispondere una quota della provvigione anche al primo meditore. [B]Riporto ciò che scaturì al convegno FIAIP: PLURALITA' DI MEDIATORI del mese di maggio 20011 a Bologna con la collaborazione dell'Prof.Avv. Alessio Zaccaria[/B] Caso 2[B]: [/B]un mediatore fa visitare un immobile a un possibile acquirente, al quale fa sottoscrivere una proposta di acquisto, che però non viene accettata dal venditore in quanto non conforme alle sue richieste. Un secondo mediatore a distanza di diversi mesi, riesce a far concludere l'affare ai medesimi soggetti, ottenendo il consenso del venditore a una riduzione del prezzo inizialmente preteso di circa il quindici per cento. Soluzione: il rapporto di concausalità esiste: l'art.1758 c.c. é applicabile. la circostanza che l'affare sia stato eventualmente concluso dopo la scadenza dell'incarico conferito al primo mediatore non ha alcun rilievo:ciò che conta é (soltanto il fatto) che la conclusione dell'affare possa essere ricondotta anche all'opera del primo mediatore. Giurisprudenza: La mediazione va tenuta distinta dal conferimento di un mandato poiché, nell'incarico alla mediazione, perché sorga il diritto alla provvigione é necessario verificare, giusta disposto dell'art.1755 c.c. se " l'affare si é concluso" bastando a tal fine che la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera svolta, ancorché quest'ultima consista nella semplice attività di reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, sempre che l'attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, poi valorizzata dalle parti. Ne consegue che anche nel caso di mediazione negoziale atipica ( cosiddetta "mediazione unilaterale"), se dopo la scadenza dell'incarico il mediatore reperisce l'altro contraente, una volta che l'affare si concluda, egli avrà diritto alla provvigione. Per contro non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Qualora detta assoluta autonomia della seconda attività di mediazione non sussista e l'affare sia concluso per l'intervento di più mediatori, ( congiunto o distinto, contemporaneo o successivo,concordato o autonomo,in base allo stesso incarico o a più incarichi) a norma dell'art.1758 c.c. ciascuno di esso ha diritto ad una quota di provvigione ( nella specie la S.C.ha cassato la sentenza di merito che aveva negato efficacia causale all'attività di mediazione del primo mediatore, poiché solo il secondo aveva appianato difficoltà e divergenze, senza valutare se l'attività svolta dal primo mediatore, che pure aveva messo in relazione le parti attraverso una proposta giunta fuori dal termine contrattuale, era stata presupposto dell'ulteriore attività svolta dal secondo mediatore). [B]Cass.civile Sez.III 18/03/2005 n.5922,.[/B] [B][/B] Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dello stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi della trattativa, fino all'accordo definitivo, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti. Né una volta concluso l'affare,assume rilevanza sotto il profilo dell'incidenza sull'efficienza causale esclusiva o concorrente dell'opera di detto mediatore, non essendo un unico elemento di parziale differenziazione, da solo, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l'attività originariamente svolta dal soggetto che per primo aveva messo le parti in relazione tra loro e l'affare tra le stesse concluso ( nella specie,in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che in difformità dalla decisione di primo grado, aveva escluso la sussistenza del diritto alla provvigione in capo al mediatore che aveva messo in relazione , per la compravendita di un appartamento, due soggetti, i quali per iniziale disaccordo sul prezzo, avevano concluso l'affare solo in un momento successivo, e dopo aver affidato la trattativa ad altro mediatore, a seguito di una modesta riduzione, da centotrenta a centoventitre milioni del prezzo dell'immobile). [B]Cassazione civile sezione III 25-02-2000 n. 2136 [/B] [B]Ringrazio Passuti:fiore: [/B] [B][/B] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Impegno del compratore nei confronti dell'agenzia
Alto