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<blockquote data-quote="Bagudi" data-source="post: 150731" data-attributes="member: 3943"><p>Ai sensi dell'art. 179 del Codice Civile</p><p></p><p>Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: <em>a)</em> i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1140.html" target="_blank">proprietario</a> o rispetto ai quali era titolare di un <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1140.html" target="_blank">diritto reale di godimento</a> [SUP]<a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-vi/sezione-iii/art179.html#nota_921" target="_blank">(2)</a>[/SUP]; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1100.html" target="_blank">donazione</a> o <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/834.html" target="_blank">successione</a>, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione [SUP]<a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-vi/sezione-iii/art179.html#nota_922" target="_blank">(3)</a>[/SUP]; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori [SUP]<a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-vi/sezione-iii/art179.html#nota_923" target="_blank">(4)</a>[/SUP]; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/3505.html" target="_blank">azienda</a>facente parte della comunione [SUP]<a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-vi/sezione-iii/art179.html#nota_924" target="_blank">(5)</a>[/SUP]; e) i beni ottenuti a titolo di <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/3912.html" target="_blank">risarcimento del danno</a> [SUP]<a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-vi/sezione-iii/art179.html#nota_925" target="_blank">(6)</a>[/SUP] nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa [SUP]<a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-vi/sezione-iii/art179.html#nota_926" target="_blank">(7)</a>[/SUP]; <strong>f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto </strong>[SUP]<a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-vi/sezione-iii/art179.html#nota_927" target="_blank"><strong>(8</strong>)</a>[/SUP] [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/2893.html" target="_blank">2647</a> 1]. <strong>L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo <a href="http://www.brocardi.it/articoli/2930.html" target="_blank">2683</a>, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere <em>c</em>), <em>d</em>) ed <em>f</em>) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge</strong> [SUP]<a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-vi/sezione-iii/art179.html#nota_928" target="_blank">(9)</a>[/SUP].</p><p></p><p> [h=3]<strong><span style="font-size: 10px">quindi è possibilissimo comprare un immobile in proprietà esclusiva, pur essendo in comunione dei beni.</span>..</strong></p><p><strong></strong>[/h]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bagudi, post: 150731, member: 3943"] Ai sensi dell'art. 179 del Codice Civile Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: [I]a)[/I] i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era [URL="http://www.brocardi.it/dizionario/1140.html"]proprietario[/URL] o rispetto ai quali era titolare di un [URL="http://www.brocardi.it/dizionario/1140.html"]diritto reale di godimento[/URL] [SUP][URL="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-vi/sezione-iii/art179.html#nota_921"](2)[/URL][/SUP]; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di [URL="http://www.brocardi.it/dizionario/1100.html"]donazione[/URL] o [URL="http://www.brocardi.it/dizionario/834.html"]successione[/URL], quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione [SUP][URL="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-vi/sezione-iii/art179.html#nota_922"](3)[/URL][/SUP]; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori [SUP][URL="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-vi/sezione-iii/art179.html#nota_923"](4)[/URL][/SUP]; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una [URL="http://www.brocardi.it/dizionario/3505.html"]azienda[/URL]facente parte della comunione [SUP][URL="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-vi/sezione-iii/art179.html#nota_924"](5)[/URL][/SUP]; e) i beni ottenuti a titolo di [URL="http://www.brocardi.it/dizionario/3912.html"]risarcimento del danno[/URL] [SUP][URL="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-vi/sezione-iii/art179.html#nota_925"](6)[/URL][/SUP] nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa [SUP][URL="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-vi/sezione-iii/art179.html#nota_926"](7)[/URL][/SUP]; [B]f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto [/B][SUP][URL="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-vi/sezione-iii/art179.html#nota_927"][B](8[/B])[/URL][/SUP] [[URL="http://www.brocardi.it/articoli/2893.html"]2647[/URL] 1]. [B]L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo [URL="http://www.brocardi.it/articoli/2930.html"]2683[/URL], effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere [I]c[/I]), [I]d[/I]) ed [I]f[/I]) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge[/B] [SUP][URL="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-vi/sezione-iii/art179.html#nota_928"](9)[/URL][/SUP]. [h=3][B][SIZE=2]quindi è possibilissimo comprare un immobile in proprietà esclusiva, pur essendo in comunione dei beni.[/SIZE].. [/B][/h] [/QUOTE]
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