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<blockquote data-quote="cumulate" data-source="post: 216406" data-attributes="member: 45255"><p>prima del 18 maggio era certamente così, ma ora ?</p><p> </p><p>A pag 11 della Circolare 3/DF è riportato che: <em>“… Nell’ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l’eventuale maggiorazione della detrazione.”</em> Cioè, con tale specifica, viene data la possibilità di considerare quale immobile principale, oltre alla casa in cui si risiede, anche quella di proprietà abitata dal figlio che ha costituito nuovo e diverso nucleo familiare? Se la lettura è questa (non ne sono sicuro ma sembrerebbe così) quel genitore avrà 2 abitazioni principali.</p><p>Per analogia, la stessa regola disposta per la discendenza dovrebbe valere per gli ascendenti e per tale motivo mi interesserebbe un parere.</p><p> </p><p>Io e mia sorella siamo proprietari al 50% ciascuno dell’abitazione dove risiede nostra madre, che non è proprietaria di altri immobili che potrebbero costituire abitazione principale. Sia io che mia sorella siamo sposati e viviamo in abitazioni il cui proprietario è il rispettivo coniuge che provvederà ovviamente a pagare l’IMU considerando l’alloggio abitazione principale.</p><p>Secondo le disposizioni IMU i nostri 2 nuclei familiari non potrebbero avere ciascuno 2 abitazioni principali (io con il mio coniuge e mia sorella con il suo), ma secondo i dettami della Circolare 3/DF, per attinenza, la regola valida per i figli (sempre che la lettura sia corretta) dovrebbe valere anche per i genitori e quindi io e mia sorella dovremmo dichiarare abitazione principale quella in cui risiede nostra madre, pur non potendo applicare la relativa detrazione.</p><p>In tal modo, peraltro, per ciascuno dei 3 nuclei familiari costituiti (il mio, quello di mia sorella e quello di mia madre) vi sarebbe un’abitazione principale.</p><p>Qualcuno può cortesemente confermarmi questa lettura ?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="cumulate, post: 216406, member: 45255"] prima del 18 maggio era certamente così, ma ora ? A pag 11 della Circolare 3/DF è riportato che: [I]“… Nell’ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l’eventuale maggiorazione della detrazione.”[/I] Cioè, con tale specifica, viene data la possibilità di considerare quale immobile principale, oltre alla casa in cui si risiede, anche quella di proprietà abitata dal figlio che ha costituito nuovo e diverso nucleo familiare? Se la lettura è questa (non ne sono sicuro ma sembrerebbe così) quel genitore avrà 2 abitazioni principali. Per analogia, la stessa regola disposta per la discendenza dovrebbe valere per gli ascendenti e per tale motivo mi interesserebbe un parere. Io e mia sorella siamo proprietari al 50% ciascuno dell’abitazione dove risiede nostra madre, che non è proprietaria di altri immobili che potrebbero costituire abitazione principale. Sia io che mia sorella siamo sposati e viviamo in abitazioni il cui proprietario è il rispettivo coniuge che provvederà ovviamente a pagare l’IMU considerando l’alloggio abitazione principale. Secondo le disposizioni IMU i nostri 2 nuclei familiari non potrebbero avere ciascuno 2 abitazioni principali (io con il mio coniuge e mia sorella con il suo), ma secondo i dettami della Circolare 3/DF, per attinenza, la regola valida per i figli (sempre che la lettura sia corretta) dovrebbe valere anche per i genitori e quindi io e mia sorella dovremmo dichiarare abitazione principale quella in cui risiede nostra madre, pur non potendo applicare la relativa detrazione. In tal modo, peraltro, per ciascuno dei 3 nuclei familiari costituiti (il mio, quello di mia sorella e quello di mia madre) vi sarebbe un’abitazione principale. Qualcuno può cortesemente confermarmi questa lettura ? [/QUOTE]
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