aldo giovanni

Membro Junior
Amm.re Condominio
Carissimi
ho un problema in quanto non ancora capito se devo pagare la mia seconda casa, data in comodato d'uso a mia figlia sposata, come facevo con l'ICI cioè pagavo come abitazione principale.
vi ringrazio per la risposta e vi saluto
aldo giovanni
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Non so se ho capito bene la domanda, comunque l'immobile in cui non si risiede, anche se concesso in comodato ai familiari ha lo stesso trattamento della seconda casa;: quindi si applica l'aliquota ordinaria dello 0,76%. Questa è una novità dell'IMU e, come, tale, supera la normativa previgente. I Comuni, nella loro potestà regolamentare, potranno prevedere un trattamento di favore per fattispecie da loro ritenute meritevoli di tutela e tra queste anche per le case date in uso gratuito ai figli. Ma si tratta di una mera facoltà (e non di un obbligo di legge). che potrebbe essere stabilita con il regolamento IMU del tuo Comune. Io, comunque, non mi farei grandi illusioni....:occhi_al_cielo:
 

Immorome

Membro Junior
Agente Immobiliare
Con l’avvicinarsi della prima scadenza storica dell’IMU tra le tante discussioni aperte qua e là, quella riguardante la cessata facoltà di assimilare le seconde case ad abitazione principale se date in uso gratuito ai figli, è assai diffusa e preoccupa non poco, visto che il gettito conseguente non sarà di certo di poca entità. Tra i tanti casi di abitazioni date in uso ai figli, ce ne sono molti dove i genitori si sono riservati l’usufrutto donando ai figli la nuda proprietà. E in questi ultimi casi i figli oltre ad essersi staccati dal nucleo famigliare di origine hanno stabilito la propria residenza e dimora in tali abitazioni, hanno contratto matrimonio, hanno avuto dei figli, magari hanno anche perso il lavoro, ma devono corrispondere la quota IMU come seconda casa ai propri genitori (quali unici obbligati per legge al pagamento dell’imposta) poiché non è giusto che i genitori sopportino tale spesa.
Se da un lato è condivisibile lo spirito della norma, teso a eliminare i tanti casi di elusione/evasione perpetrati attraverso furberie di vario genere, in primis cambi di residenza e finte separazioni, la stessa norma è deficitaria nel voler salvaguardare quella discreta fascia di popolazione estranea a strategie elusive poste in atto a danno del fisco. Sarebbe stato sufficiente integrare il corposo testo di legge IMU e successive circolari esplicative, con un provvedimento ad hoc. Ad esempio, una serie di adempimenti a carico dei soggetti interessati a dimostrare l’utilizzo onesto e reale dell’immobile ricevuto dai propri genitori, attestando con inconfutabile certezza di costituire un nucleo famigliare separato, di avere residenza stabilita da oltre un certo numero di anni, e magari di condizionare il riconoscimento dell’aliquota agevolata al possesso di uno o più requisiti quali ad esempio l’essere coniugati, l’avere figli, avere un reddito al di sotto di una certa soglia, ecc. ecc., avrebbero risolto il problema ecc. ecc.. Aggiungo che si sarebbe anche potuta ipotizzare una terza aliquota a metà strada tra l’ordinaria e la ridotta e magari anche una quarta aliquota, più elevata dell’ordinaria destinata a quei soggetti come i locatori che effettivamente traggono redditi dagli immobili posseduti.
Invece nulla di tutto ciò….aleggia l’illusione o la speranza – fate voi - che nel corso dell’anno 2012, ciascun Comune, mosso da pietà, potrà decidere se alleviare la pressione fiscale. Ma ad aleggiare v’è anche il timore che i Comuni, possano addirittura calcare la mano...la legge lo permette.
Stante tale situazione, l’indecisione se rispettare o meno la scadenza del 18 giugno per versare al fisco il “dovuto” è propria tanta.
Saluti
 

cumulate

Nuovo Iscritto
prima del 18 maggio era certamente così, ma ora ?

A pag 11 della Circolare 3/DF è riportato che: “… Nell’ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l’eventuale maggiorazione della detrazione.” Cioè, con tale specifica, viene data la possibilità di considerare quale immobile principale, oltre alla casa in cui si risiede, anche quella di proprietà abitata dal figlio che ha costituito nuovo e diverso nucleo familiare? Se la lettura è questa (non ne sono sicuro ma sembrerebbe così) quel genitore avrà 2 abitazioni principali.
Per analogia, la stessa regola disposta per la discendenza dovrebbe valere per gli ascendenti e per tale motivo mi interesserebbe un parere.

Io e mia sorella siamo proprietari al 50% ciascuno dell’abitazione dove risiede nostra madre, che non è proprietaria di altri immobili che potrebbero costituire abitazione principale. Sia io che mia sorella siamo sposati e viviamo in abitazioni il cui proprietario è il rispettivo coniuge che provvederà ovviamente a pagare l’IMU considerando l’alloggio abitazione principale.
Secondo le disposizioni IMU i nostri 2 nuclei familiari non potrebbero avere ciascuno 2 abitazioni principali (io con il mio coniuge e mia sorella con il suo), ma secondo i dettami della Circolare 3/DF, per attinenza, la regola valida per i figli (sempre che la lettura sia corretta) dovrebbe valere anche per i genitori e quindi io e mia sorella dovremmo dichiarare abitazione principale quella in cui risiede nostra madre, pur non potendo applicare la relativa detrazione.
In tal modo, peraltro, per ciascuno dei 3 nuclei familiari costituiti (il mio, quello di mia sorella e quello di mia madre) vi sarebbe un’abitazione principale.
Qualcuno può cortesemente confermarmi questa lettura ?
 

Immorome

Membro Junior
Agente Immobiliare
Ho letto anche io la Circolare 3/DF soffermandomi alla pagina 11 su quanto trascritto da “cumulate” ovvero: “… Nell’ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l’eventuale maggiorazione della detrazione.”
Purtroppo dopo l’iniziale entusiasmo nel pensare d’aver trovato anch’io il trafiletto di legge che consentisse di assimilare a prima casa anche le seconde case se abitate dai figli ho ragionato sul fatto che così non è. Difatti quanto riportato è da contestualizzare quantomeno al periodo che precede che recita come segue: Se, ad esempio, nell’immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all’abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l’agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi.” E FINO A QUI TUTTO CHIARO. Quello segue è da intendersi, a mio avviso, nell’attestare che se è il figlio invece che il coniuge non legalmente separato a risiedere e dimorare in diverso immobile situato nello stesso comune, l’agevolazione prima casa non viene ovviamente intaccata (per l’immobile ove i coniugi vivono) ma ciò che viene persa è la maggiorazione della detrazione, prevista in caso di figli residenti e conviventi fino al 26° anno di età.
Questa è la mia lettura che confido e spero venga smentita da autorevoli fonti ed esperti in materia.
Saluti
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Se gli spritz :birra: non mi hanno già obnubilato la mente (non escludo domattina di pensarla diversamente :sorrisone:), mi pare che il paragrafo 6 della circolare in questione operi un distinguo.

Nell’eventualità di coniugi non separati con residenze diverse in comuni diversi sarà possibile fruire due volte delle agevolazioni per l’abitazione principale, al contrario di quanto accade nell’ipotesi delle residenze separate nell’ambito dello stesso comune. Se poi il figlio acquisisce residenza per conto suo nello stesso comune dei genitori, costituendo nucleo anagrafico autonomo, si potrà beneficiare due volte delle riduzioni di legge.
 

Immorome

Membro Junior
Agente Immobiliare
La questione è assai discutibile e controversa e necessita di uno specifico approfondimento trasparente e chiarificatore da parte dei piani alti del Min.Finanze. Dubito che il parere fornito anche dal più esperto fiscalista in materia possa essere probante in relazione alla scelta che il contribuente farà in sede di calcolo dell'imposta. Il sistema informatico predisposto per il calcolo dell'IMU purtroppo non sostiene l'ipotesi di assoggettamento all'aliquota agevolata per più di un immobile in capo al medesimo contribuente; difatti dopo aver inserito i dati per l'abitazione principale non è più possibile selezione un secondo inserimento con la medesima aliquota a meno che non si proceda a calcoli e compilazioni manuali. C'è anche da capire quale interpretazione abbia voluto dare il legislatore al concesso di possesso del paragrafo 6, se strettamente da collegarsi alla piena proprietà (usufrutto compreso) o estendibile a quelle situazioni di fatto nella quali l'esercizio del diritto reale è solo apparente e privo del titolo giuridico (si ricorda che la nuda proprietà non costituisce un diritto reale di godimento sul bene....tuttavia se il nudo proprietario è figlio dell'usufruttuario ed abita l'immobile.....).
 

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