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In cosa si incorre per omessa presentazione della denuncia di successione ?
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Testo
<blockquote data-quote="ccc1956" data-source="post: 133199" data-attributes="member: 26686"><p>La dichiarazione di successione</p><p>L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione sussiste solo nel caso in cui nell'eredità vi siano beni immobili che si trovano sul territorio italiano o diritti reali immobiliari sugli stessi.</p><p>La presentazione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, corrispondente, in genere, alla data di morte del contribuente, su apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet dell'Agenzia (<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it" target="_blank">www.agenziaentrate.gov.it</a>).</p><p>Se la dichiarazione di successione e il relativo versamento delle imposte ipotecaria e catastale avvengono dopo il termine previsto di 12 mesi, occorre versare, oltre alle imposte autoliquidate, le sanzioni .</p><p> pero'....................<strong>.Decorsi 5 anni </strong>dalla data di morte decade anche il diritto dell’Amministrazione Finanziaria a chiedere le sanzioni di legge previste per l’omissione della denuncia.</p><p>o <strong> sei anni </strong>perche' la successione puo' essere presentata entro un anno dalla morte.</p><p></p><p>Art.27. PROCEDIMENTO E TERMINI (Art. 33,34,41, D.P.R.637/72)</p><p>4. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'art.35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art.28, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. <strong>L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ccc1956, post: 133199, member: 26686"] La dichiarazione di successione L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione sussiste solo nel caso in cui nell'eredità vi siano beni immobili che si trovano sul territorio italiano o diritti reali immobiliari sugli stessi. La presentazione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, corrispondente, in genere, alla data di morte del contribuente, su apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet dell'Agenzia ([url]www.agenziaentrate.gov.it[/url]). Se la dichiarazione di successione e il relativo versamento delle imposte ipotecaria e catastale avvengono dopo il termine previsto di 12 mesi, occorre versare, oltre alle imposte autoliquidate, le sanzioni . pero'....................[B].Decorsi 5 anni [/B]dalla data di morte decade anche il diritto dell’Amministrazione Finanziaria a chiedere le sanzioni di legge previste per l’omissione della denuncia. o [B] sei anni [/B]perche' la successione puo' essere presentata entro un anno dalla morte. Art.27. PROCEDIMENTO E TERMINI (Art. 33,34,41, D.P.R.637/72) 4. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'art.35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art.28, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. [B]L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.[/B] [/QUOTE]
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