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Testo
<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 295710" data-attributes="member: 49727"><p>Il codice del consumo definisce clausole abusive quelle che malgrado buona fede determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio, da intendersi a livello normativo, vale a dire quello intercorrente tra le rispettive posizioni giuridiche dei contraenti degli obblighi derivanti dal contratto.</p><p>Una clausola nella quale si possono indubbiamente rinvenire i caratteri della abusività è quella relativa al conferimento dell’incarico di mediazione in esclusiva ad una agenzia immobiliare, in quanto con essa si preclude al consumatore la possibilità, durante il periodo di efficacia del contratto di mediazione, di stipulare un medesimo accordo con altri agenti immobiliari.</p><p> </p><p>Più in particolare la clausola in esame violerebbe, salvo ovviamente dimostrazione dell’intervenuta trattativa individuale, la lettera t) dell’elenco contenuto nell’art. 33, 2° comma, codice del consumo la quale sancisce l’abusività delle clausole che pongono a carico del consumatore “restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.</p><p> </p><p>Come ho detto, il professionista potrebbe evitare la declaratoria di nullità della singola clausola solo dimostrando l’intervenuta trattativa individuale, per la quale non è sufficiente, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza occupatasi della materia, la semplice sottoscrizione della stessa ma occorre dimostrare che vi sia stata una vera e propria “contrattazione” che ha portato all’accettazione della singola clausola.</p><p> </p><p>In altri termini il consumatore deve aver partecipato “attivamente” alla trattativa relativa alla clausola.</p><p> </p><p>Ovviamente, se nell’incarico conferito all’agenzia, che ricordiamo essere predisposto unilateralmente ed in modo standardizzato, la clausola relativa all’esclusiva è posto in evidenza con caratteri più ampi rispetto al resto del testo negoziale e magari dando la possibilità al consumatore di scegliere tra due opzioni (esclusiva e non) l’intermediatore potrebbe fornire un elemento di prova al giudicante in merito all’intervenuta trattativa individuale.</p><p> </p><p>E’ indubbiamente abusiva la clausola, ricorrente in molti moduli contrattuali di mediazione, in virtù della quale il mandato conferito dal consumatore è irrevocabile prima della scadenza negozialmente pattuita.</p><p> </p><p><strong>Tale clausola, astrattamente correlata a quella concernente la penale </strong>che esaminerò nel prosieguo, <strong><span style="color: #0000ff">è da considerarsi abusiva per il contrasto con l’art. 33, 2° comma, lett. g) del codice del consumo</span></strong>, <span style="font-size: 15px"><strong>il quale stabilisce che sono vessatorie le clausole che hanno per oggetto o per effetto di riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto. </strong></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 295710, member: 49727"] Il codice del consumo definisce clausole abusive quelle che malgrado buona fede determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio, da intendersi a livello normativo, vale a dire quello intercorrente tra le rispettive posizioni giuridiche dei contraenti degli obblighi derivanti dal contratto. Una clausola nella quale si possono indubbiamente rinvenire i caratteri della abusività è quella relativa al conferimento dell’incarico di mediazione in esclusiva ad una agenzia immobiliare, in quanto con essa si preclude al consumatore la possibilità, durante il periodo di efficacia del contratto di mediazione, di stipulare un medesimo accordo con altri agenti immobiliari. Più in particolare la clausola in esame violerebbe, salvo ovviamente dimostrazione dell’intervenuta trattativa individuale, la lettera t) dell’elenco contenuto nell’art. 33, 2° comma, codice del consumo la quale sancisce l’abusività delle clausole che pongono a carico del consumatore “restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”. Come ho detto, il professionista potrebbe evitare la declaratoria di nullità della singola clausola solo dimostrando l’intervenuta trattativa individuale, per la quale non è sufficiente, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza occupatasi della materia, la semplice sottoscrizione della stessa ma occorre dimostrare che vi sia stata una vera e propria “contrattazione” che ha portato all’accettazione della singola clausola. In altri termini il consumatore deve aver partecipato “attivamente” alla trattativa relativa alla clausola. Ovviamente, se nell’incarico conferito all’agenzia, che ricordiamo essere predisposto unilateralmente ed in modo standardizzato, la clausola relativa all’esclusiva è posto in evidenza con caratteri più ampi rispetto al resto del testo negoziale e magari dando la possibilità al consumatore di scegliere tra due opzioni (esclusiva e non) l’intermediatore potrebbe fornire un elemento di prova al giudicante in merito all’intervenuta trattativa individuale. E’ indubbiamente abusiva la clausola, ricorrente in molti moduli contrattuali di mediazione, in virtù della quale il mandato conferito dal consumatore è irrevocabile prima della scadenza negozialmente pattuita. [B]Tale clausola, astrattamente correlata a quella concernente la penale [/B]che esaminerò nel prosieguo, [B][COLOR=#0000ff]è da considerarsi abusiva per il contrasto con l’art. 33, 2° comma, lett. g) del codice del consumo[/COLOR][/B], [SIZE=4][B]il quale stabilisce che sono vessatorie le clausole che hanno per oggetto o per effetto di riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto. [/B][/SIZE] [/QUOTE]
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