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Testo
<blockquote data-quote="pensoperme" data-source="post: 215083" data-attributes="member: 17838"><p>Sì, certo. Ma facevo il mio solito distinguo pignolo, metto per esteso:</p><p>-Il diritto alla provvigione si prescrive in un anno da quando questo può esser fatto valere.</p><p>- Il momento in cui può esser fatto valere è la stipula del preliminare.</p><p> </p><p>Questo in punta di principio normale, cioè nel caso in cui si parla di prescrizione del diritto epr "dimenticanza" (invero molto poco probabile) del mediatore a richiedere il dovuto compenso.</p><p> </p><p>Poi nasce il problema nel caso di cause, ed ecco che:</p><p> </p><p>-la giurisprudenza ha fissato il termine di un anno, nel caso di "dimenticanza" o di semplice "richiamo" al pagamento, in un anno dal rogito, in quanto questo dovrebbe esser riconoscibile dall'agente, alcuni giudici hanno invece convenuto ceh l'agente non debba guardare di continuo la conservatoria, ma secondo me, nel caso non ci sia stata frode conclamata, il giudice si attiene alla data di richiesta e controlla effettivamente se si è nei termini su detti. Questo confortato da diverse fonti dove mi hanno detto che istruita la causa il giudice, nel dare ragione all'agente, non prendeva tanto in considerazione la frode, ma sopratutto il nesso e la data di invio della richiesta alle parti. Quindi se lo sapete prima del termine di prescrizione e inviate AR con diffida al pagamento, è meglio di cercare di provare la frode.</p><p> </p><p>-Se invece la frode c'è, anche la scadenza per prescrizione decade, in quanto il mediatore non era sicuramente tenuto a ricordare o tutelarsi di una cosa che non poteva sapere, con poche eccezioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="pensoperme, post: 215083, member: 17838"] Sì, certo. Ma facevo il mio solito distinguo pignolo, metto per esteso: -Il diritto alla provvigione si prescrive in un anno da quando questo può esser fatto valere. - Il momento in cui può esser fatto valere è la stipula del preliminare. Questo in punta di principio normale, cioè nel caso in cui si parla di prescrizione del diritto epr "dimenticanza" (invero molto poco probabile) del mediatore a richiedere il dovuto compenso. Poi nasce il problema nel caso di cause, ed ecco che: -la giurisprudenza ha fissato il termine di un anno, nel caso di "dimenticanza" o di semplice "richiamo" al pagamento, in un anno dal rogito, in quanto questo dovrebbe esser riconoscibile dall'agente, alcuni giudici hanno invece convenuto ceh l'agente non debba guardare di continuo la conservatoria, ma secondo me, nel caso non ci sia stata frode conclamata, il giudice si attiene alla data di richiesta e controlla effettivamente se si è nei termini su detti. Questo confortato da diverse fonti dove mi hanno detto che istruita la causa il giudice, nel dare ragione all'agente, non prendeva tanto in considerazione la frode, ma sopratutto il nesso e la data di invio della richiesta alle parti. Quindi se lo sapete prima del termine di prescrizione e inviate AR con diffida al pagamento, è meglio di cercare di provare la frode. -Se invece la frode c'è, anche la scadenza per prescrizione decade, in quanto il mediatore non era sicuramente tenuto a ricordare o tutelarsi di una cosa che non poteva sapere, con poche eccezioni. [/QUOTE]
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