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Incompatibilità agente di commercio e l' immobiliare
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<blockquote data-quote="Theodoro" data-source="post: 331532" data-attributes="member: 45131"><p>A mio modesto avviso puoi fare sia l'agente di commercio che l'AI. A parte che giá il D.L. 6-12-2011, n. 201 e piú precisamente l'art. 34 "Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione die controlli ex-ante" toglie l'incompatibilitá, esiste una sentenza della Corte Europea del 21 luglio 2011 (Causa C-518/09, Commissione europea contro Repubblica portoghese) che é chiarissima. Nel dispositivo si legge: ... La Repubblica portoghese, ...- assoggettando gli agenti immobiliari all'obbligo di esercitare in via esclusiva l'attività di agente immobiliare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli art. 49 TFUE e 56 TFUE. E questo è diritto Europeo valido e direttamente applicabile anche in Italia. Come esempio cito anche un'altra sentenza (c-577/10) dove al no.marg.38 si legge: "Da costante giurisprudenza (sempre europea) emerche che l'articolo 56 TFUE impone non solo l'eliminazione di qualisiasi discriminazione nei confronti del prestatrore di servizi ... ma anche la soppressione di qualsiasi restrizzione ... quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore ...". Inutile citare ancora quello che Herman van Rompuy ha raccomandato sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia il 29.5.2013 a Bruxelles, dove nell'ultimo punto si legge: "... assicurare la corretta attuazione delle misure Volte all del mercato nel settore die servizi; eliminare le restrizioni che nei servizi professionali e promuovere l accesso al..."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Theodoro, post: 331532, member: 45131"] A mio modesto avviso puoi fare sia l'agente di commercio che l'AI. A parte che giá il D.L. 6-12-2011, n. 201 e piú precisamente l'art. 34 "Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione die controlli ex-ante" toglie l'incompatibilitá, esiste una sentenza della Corte Europea del 21 luglio 2011 (Causa C-518/09, Commissione europea contro Repubblica portoghese) che é chiarissima. Nel dispositivo si legge: ... La Repubblica portoghese, ...- assoggettando gli agenti immobiliari all'obbligo di esercitare in via esclusiva l'attività di agente immobiliare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli art. 49 TFUE e 56 TFUE. E questo è diritto Europeo valido e direttamente applicabile anche in Italia. Come esempio cito anche un'altra sentenza (c-577/10) dove al no.marg.38 si legge: "Da costante giurisprudenza (sempre europea) emerche che l'articolo 56 TFUE impone non solo l'eliminazione di qualisiasi discriminazione nei confronti del prestatrore di servizi ... ma anche la soppressione di qualsiasi restrizzione ... quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore ...". Inutile citare ancora quello che Herman van Rompuy ha raccomandato sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia il 29.5.2013 a Bruxelles, dove nell'ultimo punto si legge: "... assicurare la corretta attuazione delle misure Volte all del mercato nel settore die servizi; eliminare le restrizioni che nei servizi professionali e promuovere l accesso al..." [/QUOTE]
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