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Testo
<blockquote data-quote="ardigan" data-source="post: 249740" data-attributes="member: 38732"><p>diciamo che non esiste ma di fatto noti franchising ne fanno indebitamente uso e quasi tutti non hanno patentino.</p><p>chiamiamolo allora consulente che regolarmente iscritto al ruolo percepisce provvigione o compenso da una sola parte non facendo mediazione,del resto il mandatario a titolo oneroso è prorprio questo,per cui secondo quanto citato in una parte della dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57. ossia:</p><p>È anche da tenere in considerazione che l'articolo 3 della legge n. 39 del 1989,</p><p>tuttora vigente, prevede che «L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione ..., nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare».</p><p>In quest'ottica si riterrebbe opportuno consentire l'esercizio solo di quelle attività collegate messe in atto per la conclusione degli affari intermediati e di attività riconducibili espressamente al rapporto di mediazione.</p><p> </p><p>Secondo quando è espressamente citato con l'iscrizione al ruolo è possibilissimo svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare dunque un'attività di consulenza che non preveda mediazione sarebbe fattibile.</p><p>Ad ogni modo i dubbi che avevo riguardavano il fatto di poter intraprendere contemporaneamente un altra attività diversa.</p><p> </p><p>Secondo L'art 3 della 39/89</p><p>dunque non costituiscono cause di incompatibilità l'esercizio di una o più attività di mediazione previste nel ruolo;infine l'esercizio di una attività collaterale all'intermediazione,come ad esempio,quella di amministartore di condominio,perito immobiliare,<u>di consulente e promotore immobiliare(come chiarito dal MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Direzione</u></p><p><u>generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, Area C - Ufficio</u></p><p><u>C3 con Lettera-Circolare 4 luglio 2003, Prot. 554611</u></p><p><u>OGGETTO: Legge 3 febbraio 1989, n. 39 modificata dall'art. 18 della</u></p><p><u>legge 5 marzo 2001, n. 57. Norma transitoria (art. 40, legge n. 273 del</u></p><p><u>2002). è possibile e non esiste Incompatibilità.</u></p><p> </p><p>Dunque se non si esercitasse un'attività di mediazione non sussisterebbe incompatibilità e quindi sarebbe possibile fare altri lavori!!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ardigan, post: 249740, member: 38732"] diciamo che non esiste ma di fatto noti franchising ne fanno indebitamente uso e quasi tutti non hanno patentino. chiamiamolo allora consulente che regolarmente iscritto al ruolo percepisce provvigione o compenso da una sola parte non facendo mediazione,del resto il mandatario a titolo oneroso è prorprio questo,per cui secondo quanto citato in una parte della dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57. ossia: È anche da tenere in considerazione che l'articolo 3 della legge n. 39 del 1989, tuttora vigente, prevede che «L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione ..., nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare». In quest'ottica si riterrebbe opportuno consentire l'esercizio solo di quelle attività collegate messe in atto per la conclusione degli affari intermediati e di attività riconducibili espressamente al rapporto di mediazione. Secondo quando è espressamente citato con l'iscrizione al ruolo è possibilissimo svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare dunque un'attività di consulenza che non preveda mediazione sarebbe fattibile. Ad ogni modo i dubbi che avevo riguardavano il fatto di poter intraprendere contemporaneamente un altra attività diversa. Secondo L'art 3 della 39/89 dunque non costituiscono cause di incompatibilità l'esercizio di una o più attività di mediazione previste nel ruolo;infine l'esercizio di una attività collaterale all'intermediazione,come ad esempio,quella di amministartore di condominio,perito immobiliare,[U]di consulente e promotore immobiliare(come chiarito dal MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, Area C - Ufficio C3 con Lettera-Circolare 4 luglio 2003, Prot. 554611 OGGETTO: Legge 3 febbraio 1989, n. 39 modificata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Norma transitoria (art. 40, legge n. 273 del 2002). è possibile e non esiste Incompatibilità.[/U] Dunque se non si esercitasse un'attività di mediazione non sussisterebbe incompatibilità e quindi sarebbe possibile fare altri lavori!! [/QUOTE]
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