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Incompatibilità tra agente immobiliare e agente assicurativo
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Testo
<blockquote data-quote="Antonello" data-source="post: 464639" data-attributes="member: 8160"><p>In data odierna, in una CCIAA avvisano che:</p><p></p><p><span style="color: #b30000"><strong>Requisiti di incompatibilità:</strong></span></p><p></p><p>non esercitare qualunque altra attività, in qualità di lavoratore sia dipendente che indipendente, ad eccezione:</p><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul">dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto;</li> <li data-xf-list-type="ul">dei dipendenti "preposti" di impresa di mediazione;</li> <li data-xf-list-type="ul"><span style="color: #b30000">dell'attività di mediatore assicurativo, creditizio e di altre attività di mediazione disciplinate da leggi speciali diverse dalla legge 39/89.</span></li> <li data-xf-list-type="ul"> dell'attività di perito in “stima e valutazione di immobili”, iscritto al ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla Camera di commercio, nella suddetta sub-categoria;</li> <li data-xf-list-type="ul">dell'attività di amministratore di condominio.</li> </ul><p>In un'altra che:</p><p></p><p>2.4. INCOMPATIBILITÀ. </p><p></p><p>L’esercizio dell’attività di agenti di affari in mediazione, svolta sia in forma d’impresa sia come mediazione occasionale, è incompatibile, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 della Legge n. 39/1989 così come modificato dall’art. 18 della Legge n. 57 del 2001: </p><p>a. con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione, (ad eccezione dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto); </p><p>b. con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate. </p><p><span style="color: #b30000"><strong>Attenzione. L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia e di mediazione assicurativa (c.d. broker) è, viceversa, incompatibile con l’esercizio delle attività di mediazione disciplinate dalla Legge n. 38/89. </strong></span></p><p>È esclusa, inoltre, dal regime di incompatibilità l’attività di perito in “Stima e valutazione di immobili”, iscritto nel Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio. </p><p>Si ricorda, infine, che l’attività di agente di affari in mediazione è incompatibile con l’esercizio in forma di impresa dell’attività di amministratore di condominio. </p><p></p><p>Che si deve fare?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonello, post: 464639, member: 8160"] In data odierna, in una CCIAA avvisano che: [COLOR=#b30000][B]Requisiti di incompatibilità:[/B][/COLOR] non esercitare qualunque altra attività, in qualità di lavoratore sia dipendente che indipendente, ad eccezione: [LIST] [*]dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto; [*]dei dipendenti "preposti" di impresa di mediazione; [*][COLOR=#b30000]dell'attività di mediatore assicurativo, creditizio e di altre attività di mediazione disciplinate da leggi speciali diverse dalla legge 39/89.[/COLOR] [*] dell'attività di perito in “stima e valutazione di immobili”, iscritto al ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla Camera di commercio, nella suddetta sub-categoria; [*]dell'attività di amministratore di condominio. [/LIST] In un'altra che: 2.4. INCOMPATIBILITÀ. L’esercizio dell’attività di agenti di affari in mediazione, svolta sia in forma d’impresa sia come mediazione occasionale, è incompatibile, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 della Legge n. 39/1989 così come modificato dall’art. 18 della Legge n. 57 del 2001: a. con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione, (ad eccezione dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto); b. con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate. [COLOR=#b30000][B]Attenzione. L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia e di mediazione assicurativa (c.d. broker) è, viceversa, incompatibile con l’esercizio delle attività di mediazione disciplinate dalla Legge n. 38/89. [/B][/COLOR] È esclusa, inoltre, dal regime di incompatibilità l’attività di perito in “Stima e valutazione di immobili”, iscritto nel Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio. Si ricorda, infine, che l’attività di agente di affari in mediazione è incompatibile con l’esercizio in forma di impresa dell’attività di amministratore di condominio. Che si deve fare? [/QUOTE]
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