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Incompatibiltà nella mediazione cambiate con DDL Europea 2018 art 2
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Testo
<blockquote data-quote="Formatore Agenti" data-source="post: 615109" data-attributes="member: 74848"><p>In data 16/04/2019 è stato approvato in senato l'art 2 della DDL Europea 2018 che riguarda l'incompatibilità dell'esercizio della professione degli agenti di affari in mediazione che riporto di seguito.</p><p></p><p style="text-align: center">Art. 2.</p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><em>(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione – Procedura di infrazione n. 2018/2175)</em></p><p></p><p>1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:</p><p></p><p><strong>«<em> 3</em>. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».</strong></p><p></p><p>Pertanto sarà possibile per gli agenti di affari in mediazione da oggi svolgere anche altre attività imprenditoriali (non da dipendente) purché non ci sia conflitto d'interesse. Su questo visto che è alquanto vago secondo me si apre un mondo. </p><p>Faccio presente che non sono stati eliminati i requisiti richiesti, quindi per svolgere la professione di agente di affari in mediazione <strong>sarà comunque obbligatorio superare l'esame presso la Camera di Commercio</strong> di residenza.</p><p>Di fatto non si tratta, come molti credono, di una liberalizzazione della professione, ma di dare l'opportunità ai mediatori di offrire ulteriori servizi ai clienti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Formatore Agenti, post: 615109, member: 74848"] In data 16/04/2019 è stato approvato in senato l'art 2 della DDL Europea 2018 che riguarda l'incompatibilità dell'esercizio della professione degli agenti di affari in mediazione che riporto di seguito. [CENTER]Art. 2. [I](Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione – Procedura di infrazione n. 2018/2175)[/I][/CENTER] 1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente: [B]«[I] 3[/I]. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».[/B] Pertanto sarà possibile per gli agenti di affari in mediazione da oggi svolgere anche altre attività imprenditoriali (non da dipendente) purché non ci sia conflitto d'interesse. Su questo visto che è alquanto vago secondo me si apre un mondo. Faccio presente che non sono stati eliminati i requisiti richiesti, quindi per svolgere la professione di agente di affari in mediazione [B]sarà comunque obbligatorio superare l'esame presso la Camera di Commercio[/B] di residenza. Di fatto non si tratta, come molti credono, di una liberalizzazione della professione, ma di dare l'opportunità ai mediatori di offrire ulteriori servizi ai clienti. [/QUOTE]
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