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Testo
<blockquote data-quote="Avv Luigi Polidoro" data-source="post: 498387" data-attributes="member: 53081"><p>La giurisprudenza ritiene che il diritto alla indennità di avviamento (anche quella ulteriore di cui al secondo comma dell'art. 34) sorga tutte le volte in cui la cessazione del rapporto non sia stata imputabile alla volontà o all'inadempimento del conduttore.</p><p>Senza mai preoccuparsi di valutare altresì se il conduttore abbia subito un danno oppure no.</p><p>Segnalo una sentenza di merito (Tribunale di Udine n. 88 del 2014), trovata proprio qualche settimana fa nel corso di una ricerca sulla materia, ove viene esaminata una fattispecie sostanzialmente identica a quella di [USER=65240]@Angelo franzoni[/USER] : richiesta di pagamento della indennità c.d. "ulteriore" e rifiuto da parte del locatore, basato (tra le varie) sulla intervenuta cessazione della attività esercitata dal conduttore.</p><p>Ebbene, i giudici hanno condannato il locatore alla corresponsione delle ulteriori 18 mensilità.</p><p>Di sotto il link, così che possiate leggere il testo integrale</p><p><a href="http://www.avvocati.ud.it/le-affinita-locative/" target="_blank">LE AFFINITA’ LOCATIVE – Ordine Avvocati Udine</a></p><p>Insomma, [USER=65240]@Angelo franzoni[/USER] ha diritto ad ottenere le ulteriori 18 mensilità.</p><p>Concordo comunque con quanti suggeriscono di valutare l'ipotesi transattiva: 4 mensilità sono pochine.... ma non è che si debba per forza ottenerne 18 ed andare in causa.</p><p>Un buon accordo è sempre la soluzione migliore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Avv Luigi Polidoro, post: 498387, member: 53081"] La giurisprudenza ritiene che il diritto alla indennità di avviamento (anche quella ulteriore di cui al secondo comma dell'art. 34) sorga tutte le volte in cui la cessazione del rapporto non sia stata imputabile alla volontà o all'inadempimento del conduttore. Senza mai preoccuparsi di valutare altresì se il conduttore abbia subito un danno oppure no. Segnalo una sentenza di merito (Tribunale di Udine n. 88 del 2014), trovata proprio qualche settimana fa nel corso di una ricerca sulla materia, ove viene esaminata una fattispecie sostanzialmente identica a quella di [USER=65240]@Angelo franzoni[/USER] : richiesta di pagamento della indennità c.d. "ulteriore" e rifiuto da parte del locatore, basato (tra le varie) sulla intervenuta cessazione della attività esercitata dal conduttore. Ebbene, i giudici hanno condannato il locatore alla corresponsione delle ulteriori 18 mensilità. Di sotto il link, così che possiate leggere il testo integrale [URL="http://www.avvocati.ud.it/le-affinita-locative/"]LE AFFINITA’ LOCATIVE – Ordine Avvocati Udine[/URL] Insomma, [USER=65240]@Angelo franzoni[/USER] ha diritto ad ottenere le ulteriori 18 mensilità. Concordo comunque con quanti suggeriscono di valutare l'ipotesi transattiva: 4 mensilità sono pochine.... ma non è che si debba per forza ottenerne 18 ed andare in causa. Un buon accordo è sempre la soluzione migliore. [/QUOTE]
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