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Testo
<blockquote data-quote="Agenzia Castello" data-source="post: 429991" data-attributes="member: 44427"><p>Questo era un dubbio che era sorto effettivamente anche con un mio cliente, la W dice ci sono i due anni di garanzia sulle finiture (pavimenti ecc. che mancano), l'avvocato della Y mi dice che secondo lui son comunque 10 anche sul resto.</p><p>Comunque la Postuma è : “una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”.</p><p>Quasi tutti interpretano la garanzia dei 10 anni per danni da difetti strutturali ma ultimamente la giurisprudenza si sta orientando diversamente facendo rientrare in quello che è coperto anche danni ad altre parti prima ritenute con garanzia di due anni, sempre che non derivino da mancata manutenzione o incuria, se dopo 8 anni ho il pavimento in legno strisciato non è che me lo cambiano.</p><p>Io su preliminari che sto facendo per le porzioni finite ho inserito che viene consegnata la Postuma.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Agenzia Castello, post: 429991, member: 44427"] Questo era un dubbio che era sorto effettivamente anche con un mio cliente, la W dice ci sono i due anni di garanzia sulle finiture (pavimenti ecc. che mancano), l'avvocato della Y mi dice che secondo lui son comunque 10 anche sul resto. Comunque la Postuma è : “una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”. Quasi tutti interpretano la garanzia dei 10 anni per danni da difetti strutturali ma ultimamente la giurisprudenza si sta orientando diversamente facendo rientrare in quello che è coperto anche danni ad altre parti prima ritenute con garanzia di due anni, sempre che non derivino da mancata manutenzione o incuria, se dopo 8 anni ho il pavimento in legno strisciato non è che me lo cambiano. Io su preliminari che sto facendo per le porzioni finite ho inserito che viene consegnata la Postuma. [/QUOTE]
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