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<blockquote data-quote="elisabettam" data-source="post: 209636" data-attributes="member: 3565"><p>Mi occupo di locazioni da anni e ti garantisco che esiste. La 431/98 non riguarda i commerciali ma solo i residenziali. Ti incollo un altro testo che ti farà chiarezza:</p><p>La legge 9 dicembre 1998 n. 431 disciplina <span style="font-family: 'Bookman Old Style'">all’art. 3, i motivi in base al quale alla prima </span><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">scadenza dei contratti così detti “a canone libero” ed a “canone concordato” il locatore </span><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">può avvalersi della facoltà di diniego di rinnovo del contratto dandone comunicazione </span><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">al conduttore con preavviso di almeno sei mesi.</span></p><p>Di tutto rilievo per la sua novità é il motivo</p><p><span style="font-family: 'Bookman Old Style'"><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">di cui alla lettera g) del citato articolo, che prevede </span><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">la facoltà di disdetta “<em>quando il locatore intenda vendere </em></span><em>l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventual-mente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore é riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della lege 27 luglio 1978, n. 392.” </em></span></p><p>La norma quindi prevede un diritto di prelazione</p><p><span style="font-family: 'Bookman Old Style'"><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">a favore del conduttore che, tuttavia, non é generalizzato ma sussistesolo ove l’intenzione del locatore </span><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">di vendere l’immobile locato, sia dedotto quale </span><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">motivo di diniego di rinnovo del contratto locatizio alla prima scadenza. Ciò significa che qualora il proprietario non si avvalga della facoltà di </span><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">inviare la disdetta alla prima scadenza del </span><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">contratto, potrà vendere l’immobile a terzi ed il </span><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">conduttore non avrà alcun diritto di prelazione; </span><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">conseguentemente il rapporto locatizio proseguirà </span><span style="font-family: 'Bookman Old Style'">con il nuovo acquirente. <em> </em></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="elisabettam, post: 209636, member: 3565"] Mi occupo di locazioni da anni e ti garantisco che esiste. La 431/98 non riguarda i commerciali ma solo i residenziali. Ti incollo un altro testo che ti farà chiarezza: La legge 9 dicembre 1998 n. 431 disciplina [FONT=Bookman Old Style]all’art. 3, i motivi in base al quale alla prima [/FONT][FONT=Bookman Old Style]scadenza dei contratti così detti “a canone libero” ed a “canone concordato” il locatore [/FONT][FONT=Bookman Old Style]può avvalersi della facoltà di diniego di rinnovo del contratto dandone comunicazione [/FONT][FONT=Bookman Old Style]al conduttore con preavviso di almeno sei mesi.[/FONT] Di tutto rilievo per la sua novità é il motivo [FONT=Bookman Old Style][FONT=Bookman Old Style]di cui alla lettera g) del citato articolo, che prevede [/FONT][FONT=Bookman Old Style]la facoltà di disdetta “[I]quando il locatore intenda vendere [/I][/FONT][I]l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventual-mente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore é riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della lege 27 luglio 1978, n. 392.” [/I][/FONT] La norma quindi prevede un diritto di prelazione [FONT=Bookman Old Style][FONT=Bookman Old Style]a favore del conduttore che, tuttavia, non é generalizzato ma sussistesolo ove l’intenzione del locatore [/FONT][FONT=Bookman Old Style]di vendere l’immobile locato, sia dedotto quale [/FONT][FONT=Bookman Old Style]motivo di diniego di rinnovo del contratto locatizio alla prima scadenza. Ciò significa che qualora il proprietario non si avvalga della facoltà di [/FONT][FONT=Bookman Old Style]inviare la disdetta alla prima scadenza del [/FONT][FONT=Bookman Old Style]contratto, potrà vendere l’immobile a terzi ed il [/FONT][FONT=Bookman Old Style]conduttore non avrà alcun diritto di prelazione; [/FONT][FONT=Bookman Old Style]conseguentemente il rapporto locatizio proseguirà [/FONT][FONT=Bookman Old Style]con il nuovo acquirente. [I] [/I][/FONT][/FONT] [/QUOTE]
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