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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Inserendo il valore catastale in una vendita, si evita l'accertamento immobiliare?
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Testo
<blockquote data-quote="leolaz" data-source="post: 482282" data-attributes="member: 54994"><p>cit:</p><p></p><p>L’obbligo di dichiarare il prezzo vero</p><p>E’ sbagliato ritenere che si possa stare tranquilli dichiarando</p><p>un prezzo inferiore a quello vero, purché esso superi il</p><p>valore catastale.</p><p>Oggi infatti per quasi tutte le compravendite (e in particolare</p><p>per le vendite di case soggette ad IVA), l’Agenzia delle</p><p>Entrate può effettuare sempre accertamenti di valore,</p><p>anche se si è dichiarato “il valore catastale”.</p><p>Inoltre, se per acquistare la casa si chiede un finanziamento,</p><p>la somma presa a mutuo dalla banca è considerata “valore</p><p>normale dell’immobile” a fini fiscali.</p><p>Si consideri poi che nelle vendite “non soggette a IVA”</p><p>(principalmente quelle tra privati) la tassazione è calcolata</p><p>sul valore catastale dell’immobile, unicamente a condizione</p><p>che si dichiari il prezzo vero.</p><p>Infine nel caso di fallimento del venditore anche nell’anno</p><p>successivo alla vendita, se il prezzo dichiarato è inferiore</p><p>del 25% a quello di mercato, il fallimento potrebbe perfino</p><p>ottenere dal Tribunale una sentenza di revoca della vendita.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="leolaz, post: 482282, member: 54994"] cit: L’obbligo di dichiarare il prezzo vero E’ sbagliato ritenere che si possa stare tranquilli dichiarando un prezzo inferiore a quello vero, purché esso superi il valore catastale. Oggi infatti per quasi tutte le compravendite (e in particolare per le vendite di case soggette ad IVA), l’Agenzia delle Entrate può effettuare sempre accertamenti di valore, anche se si è dichiarato “il valore catastale”. Inoltre, se per acquistare la casa si chiede un finanziamento, la somma presa a mutuo dalla banca è considerata “valore normale dell’immobile” a fini fiscali. Si consideri poi che nelle vendite “non soggette a IVA” (principalmente quelle tra privati) la tassazione è calcolata sul valore catastale dell’immobile, unicamente a condizione che si dichiari il prezzo vero. Infine nel caso di fallimento del venditore anche nell’anno successivo alla vendita, se il prezzo dichiarato è inferiore del 25% a quello di mercato, il fallimento potrebbe perfino ottenere dal Tribunale una sentenza di revoca della vendita. [/QUOTE]
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