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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 265093" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Ciao Tanja! <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> L’assenza dei documenti citati non impedisce la registrazione dell’atto, né inficia la regolarità del rapporto di locazione, salvo quanto precisato successivamente. Con il DL n°112/2008 (art. 35, co. 2) è caduto l’obbligo di documentare lo stato degli impianti domestici (se l’impianto elettrico non è stato realizzato o modificato dopo il marzo 1990, era ed è sufficiente il cosiddetto “salvavita”, salvo palesi irregolarità o difetti). </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Al riguardo, è bene, tuttavia, chiarire che concedere in locazione un immobile con impianti non a norma può essere motivo di responsabilità in caso di incidente, e ciò, a prescindere dall’intervenuta abrogazione dell’obbligo di consegna o di allegazione della <em>dichiarazione di conformità</em> (è quella rilasciata dall’impiantista al termine del suo lavoro) o <em>di rispondenza</em> (è, invece, quella fatta ora per allora, quando il proprietario non ha mai avuto o ha smarrito la conformità) degli impianti alle norme tecniche e della documentazione progettuale allegata. </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Infatti, in caso di mancato adeguamento alle norme di sicurezza, possono assumere grande rilievo le disposizioni del codice civile: anche senza le certificazioni sopracitate, il codice civile vieta i vizi occulti e, con l’art. 1579, sanziona con la nullità la clausola con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi dell’immobile locato nel caso in cui, in mala fede, siano stati taciuti al conduttore. Ora, poiché c’è il serio rischio che, in caso di contenzioso, venga ritenuto vizio occulto (cioè non facilmente conoscibile) un impianto non a norma, l’unica seria garanzia per il locatore rimane quella di riconoscere a contratto, in modo estremamente chiaro (e di ribadirlo nel verbale di consegna dell’appartamento), che uno o più impianti vanno adeguati alle norme di sicurezza, così da eliminare ogni ipotesi di mala fede, escludendo, quindi, dal contratto prestazioni che l’immobile locato non è in grado di offrire.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Con riferimento all’attestato di certificazione energetica (ACE), il D.Lgs. n°28/2011 ha nuovamente modificato l’art. 6 del D.Lgs. n°192/2005, aggiungendo l’art. 2-<em>ter </em>che impone di inserire nei contratti di locazione un’apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici, <strong>solo</strong> però <strong>nel caso in cui </strong>questi, o<strong> le singole unità immobiliari locate, siano già dotate del relativo attestato ai sensi di legge</strong>. In particolare, la legge regionale Toscana stabilisce che se l’unità immobiliare non è dotata dell’ACE, “<em>si dà luogo all’automatica classificazione dell’unità immobiliare nella classe energetica più bassa”</em>: in questo caso il locatore può dichiarare che l’immobile appartiene alla classe energetica “G” e che, quindi, i costi per la gestione energetica sono molto alti. L’assenza della clausola prevista non produce, in ogni caso, la nullità del contratto stipulato dalle parti.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 265093, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Ciao Tanja! :) L’assenza dei documenti citati non impedisce la registrazione dell’atto, né inficia la regolarità del rapporto di locazione, salvo quanto precisato successivamente. Con il DL n°112/2008 (art. 35, co. 2) è caduto l’obbligo di documentare lo stato degli impianti domestici (se l’impianto elettrico non è stato realizzato o modificato dopo il marzo 1990, era ed è sufficiente il cosiddetto “salvavita”, salvo palesi irregolarità o difetti). [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Al riguardo, è bene, tuttavia, chiarire che concedere in locazione un immobile con impianti non a norma può essere motivo di responsabilità in caso di incidente, e ciò, a prescindere dall’intervenuta abrogazione dell’obbligo di consegna o di allegazione della [I]dichiarazione di conformità[/I] (è quella rilasciata dall’impiantista al termine del suo lavoro) o [I]di rispondenza[/I] (è, invece, quella fatta ora per allora, quando il proprietario non ha mai avuto o ha smarrito la conformità) degli impianti alle norme tecniche e della documentazione progettuale allegata. [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Infatti, in caso di mancato adeguamento alle norme di sicurezza, possono assumere grande rilievo le disposizioni del codice civile: anche senza le certificazioni sopracitate, il codice civile vieta i vizi occulti e, con l’art. 1579, sanziona con la nullità la clausola con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi dell’immobile locato nel caso in cui, in mala fede, siano stati taciuti al conduttore. Ora, poiché c’è il serio rischio che, in caso di contenzioso, venga ritenuto vizio occulto (cioè non facilmente conoscibile) un impianto non a norma, l’unica seria garanzia per il locatore rimane quella di riconoscere a contratto, in modo estremamente chiaro (e di ribadirlo nel verbale di consegna dell’appartamento), che uno o più impianti vanno adeguati alle norme di sicurezza, così da eliminare ogni ipotesi di mala fede, escludendo, quindi, dal contratto prestazioni che l’immobile locato non è in grado di offrire.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Con riferimento all’attestato di certificazione energetica (ACE), il D.Lgs. n°28/2011 ha nuovamente modificato l’art. 6 del D.Lgs. n°192/2005, aggiungendo l’art. 2-[I]ter [/I]che impone di inserire nei contratti di locazione un’apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici, [B]solo[/B] però [B]nel caso in cui [/B]questi, o[B] le singole unità immobiliari locate, siano già dotate del relativo attestato ai sensi di legge[/B]. In particolare, la legge regionale Toscana stabilisce che se l’unità immobiliare non è dotata dell’ACE, “[I]si dà luogo all’automatica classificazione dell’unità immobiliare nella classe energetica più bassa”[/I]: in questo caso il locatore può dichiarare che l’immobile appartiene alla classe energetica “G” e che, quindi, i costi per la gestione energetica sono molto alti. L’assenza della clausola prevista non produce, in ogni caso, la nullità del contratto stipulato dalle parti.[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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