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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 353919" data-attributes="member: 31598"><p>Nel caso prospettato, quello che prevale è l’indicazione risultante dalle fatture. Se la casa è in comproprietà, per lavori effettuati su parti esclusive di proprietà, è sufficiente emettere un unico bonifico dal conto corrente di uno dei comproprietari: ciò che rileva è la fattura. Per evitare possibili contestazioni, una soluzione potrebbe essere quella di indicare nel bonifico anche il codice fiscale dell’altro comproprietario.</p><p></p><p>La fattura intestata ai due comproprietari deve, però, contenere la diversa ripartizione della spesa tra madre e figlio (la suddivisione delle spese è quella che risulta dalle fatture che, se sono contestate ad entrambi, fanno presumere una suddivisione delle spese al 50%) anche se il bonifico è emesso da uno solo. In senso conforme la circolare delll’Agenzia delle Entrate n°15/E del 2005, la risoluzione n°353/E del 2008 (sia pure in tema di detrazione IRPEF del 36%), e la circolare n°20/E del 2011 che, in ordine al pagamento delle spese per le quali è riconosciuto il diritto alla detrazione IRPEF, ammette la possibilità di fruire del beneficio anche per il contribuente che non risulti indicato né in fattura, né nelle quietanze dei relativi bonifici, a condizione, però, che nella fattura venga indicata la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo a suo carico.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 353919, member: 31598"] Nel caso prospettato, quello che prevale è l’indicazione risultante dalle fatture. Se la casa è in comproprietà, per lavori effettuati su parti esclusive di proprietà, è sufficiente emettere un unico bonifico dal conto corrente di uno dei comproprietari: ciò che rileva è la fattura. Per evitare possibili contestazioni, una soluzione potrebbe essere quella di indicare nel bonifico anche il codice fiscale dell’altro comproprietario. La fattura intestata ai due comproprietari deve, però, contenere la diversa ripartizione della spesa tra madre e figlio (la suddivisione delle spese è quella che risulta dalle fatture che, se sono contestate ad entrambi, fanno presumere una suddivisione delle spese al 50%) anche se il bonifico è emesso da uno solo. In senso conforme la circolare delll’Agenzia delle Entrate n°15/E del 2005, la risoluzione n°353/E del 2008 (sia pure in tema di detrazione IRPEF del 36%), e la circolare n°20/E del 2011 che, in ordine al pagamento delle spese per le quali è riconosciuto il diritto alla detrazione IRPEF, ammette la possibilità di fruire del beneficio anche per il contribuente che non risulti indicato né in fattura, né nelle quietanze dei relativi bonifici, a condizione, però, che nella fattura venga indicata la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo a suo carico. [/QUOTE]
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