Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Agenti Immobiliari
Esercitare la Professione di Agente Immobiliare
Interessante sentenza della Cassazione sul diritto alla provvigione
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="dormiente" data-source="post: 432000" data-attributes="member: 50431"><p>Sono d’accordo che la cliente in questione non debba pagare la provvigione al primo mediatore, avendo concluso con il secondo, ma ciò non esclude che il primo mediatore possa rivalersi sul secondo mediatore, su una quota della provvigione che l’art. 1758 del cc. gli riconosce.</p><p>Cass.civ.sez.III,18-03-2005, n.5952 (rv580839).</p><p></p><p>Cass.civ.sez.III, 16-01-1996, n.297</p><p></p><p>Cass.civ.sez .III 25-02-2000, N.2136.</p><p></p><p>Cass.civ. sez.III, 08-03-2002, N.3438</p><p></p><p>Cass.civ. Sez.III, 20-05-2002, N.7253;</p><p>l’Avvocato Zaccaria di Verona sostiene che “ i casi in cui può dirsi sussistere un rapporto di concausalità tra l’operato di più mediatori e la conclusione dell’affare non possono essere individuati a priori e si tratta di una valutazione che va compiuta dal Giudice di volta in volta, sulla base del suo (soggettivo) prudente apprezzamento.”</p><p></p><p>Ma prudente in questo caso non lo è, trovo che avvilisce e sminuisce il lavoro del mediatore, poiché non é necessario e al contempo obiettivo, per avvalorare la sua tesi, definire l’operato del primo mediatore avvenuta come un evento occasionale<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/scream.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":shock:" title="Shock :shock:" data-shortname=":shock:" /> e casuale,<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/confused.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":confuso:" title="Confuso :confuso:" data-shortname=":confuso:" /> con una fugace occhiata ( tanto da ricordarsene un anno dopo!),<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/objects/bulb.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":idea:" title="Idea! :idea:" data-shortname=":idea:" /> dove la cliente viene definita genericamente interessata <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/unamused.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":cauto:" title="Cauto :cauto:" data-shortname=":cauto:" />e la visita preannunciata da una semplice telefonata <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/innocent.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":innocente:" title="Innocente :innocente:" data-shortname=":innocente:" />durata solo pochi minuti…!<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grin.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":sorrisone:" title="Sorrisone :sorrisone:" data-shortname=":sorrisone:" /></p><p>Auguro ai colleghi lunghe telefonate, appuntamenti tramite telegramma e fotografate le occhiate<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/objects/tada.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":festa:" title="Festa :festa:" data-shortname=":festa:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="dormiente, post: 432000, member: 50431"] Sono d’accordo che la cliente in questione non debba pagare la provvigione al primo mediatore, avendo concluso con il secondo, ma ciò non esclude che il primo mediatore possa rivalersi sul secondo mediatore, su una quota della provvigione che l’art. 1758 del cc. gli riconosce. Cass.civ.sez.III,18-03-2005, n.5952 (rv580839). Cass.civ.sez.III, 16-01-1996, n.297 Cass.civ.sez .III 25-02-2000, N.2136. Cass.civ. sez.III, 08-03-2002, N.3438 Cass.civ. Sez.III, 20-05-2002, N.7253; l’Avvocato Zaccaria di Verona sostiene che “ i casi in cui può dirsi sussistere un rapporto di concausalità tra l’operato di più mediatori e la conclusione dell’affare non possono essere individuati a priori e si tratta di una valutazione che va compiuta dal Giudice di volta in volta, sulla base del suo (soggettivo) prudente apprezzamento.” Ma prudente in questo caso non lo è, trovo che avvilisce e sminuisce il lavoro del mediatore, poiché non é necessario e al contempo obiettivo, per avvalorare la sua tesi, definire l’operato del primo mediatore avvenuta come un evento occasionale:shock: e casuale,:-? con una fugace occhiata ( tanto da ricordarsene un anno dopo!),:idea: dove la cliente viene definita genericamente interessata :cauto:e la visita preannunciata da una semplice telefonata :fischio:durata solo pochi minuti…!:mrgreen: Auguro ai colleghi lunghe telefonate, appuntamenti tramite telegramma e fotografate le occhiate:festa: [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Agenti Immobiliari
Esercitare la Professione di Agente Immobiliare
Interessante sentenza della Cassazione sul diritto alla provvigione
Alto