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<blockquote data-quote="Formatore Agenti" data-source="post: 612556" data-attributes="member: 74848"><p>Potresti dirmi quale discussione perpiacere.</p><p></p><p></p><p>Mi sembra strano che una Camera di Commercio accetti che un dipendente di una sociètà immobiliare senza i requisiti svolga mediazione. La legge parla chiaro e sono anche state aumentate le sanzioni penali dopo la prima sanzione amministrativa anche nei confronti di colui che ha aiutato altri a svolgere mediazione abusivamente. </p><p>Ricordo che : <strong><u>Sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti</u> <u>per l’esercizio della attività di mediazione tutti i legali rappresentanti, i preposti se nominati e</u> <u>tutti coloro che svolgono l'attività di mediazione a qualsiasi titolo per conto dell’impresa </u></strong>(decreto 26/10/2011 art. 3 c.2).</p><p>Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 39 del 3.2.1989 e successive modificazioni (Legge finanziaria 2007), l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione senza l’iscrizione nel Ruolo comporta la <u>sanzione amministrativa da </u><strong><u>€ 7.500,00 a € 15.000,00 e la restituzione delle provvigioni percepite</u></strong><u>.</u></p><p>Dal 15/02/2018 è entrata in vigore la legge 11 gennaio 2018 n. 3 (c.d. legge Lorenzin) che modifica l’art.8 della L.39/1989 e l’art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione), inasprendo le sanzioni per gli abusivi.</p><p>Le modifiche prevedono che coloro che siano già incorsi nella sanzione amministrativa (<u>prima ci volevano 3 sanzioni amministrative</u>, <u>ora ne basta una</u>), si applicano le pene previste dall’<strong>art. 348 del Codice penale</strong>, e dall’art. 2231 c.c. (mancanza di iscrizione), ovvero una sanzione penale pecuniaria da <strong>10.000€ fino a 50.000€ e la reclusione da sei mesi a tre anni</strong>. La condanna comporta inoltre la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, Albo o Registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.</p><p>Si applica inoltre la pena della <strong>reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato</strong> di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo (art 12 L11/01/2018 n.3).</p><p>Se è cambiato qualcosa ditemelo.</p><p>Grazie.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Formatore Agenti, post: 612556, member: 74848"] Potresti dirmi quale discussione perpiacere. Mi sembra strano che una Camera di Commercio accetti che un dipendente di una sociètà immobiliare senza i requisiti svolga mediazione. La legge parla chiaro e sono anche state aumentate le sanzioni penali dopo la prima sanzione amministrativa anche nei confronti di colui che ha aiutato altri a svolgere mediazione abusivamente. Ricordo che : [B][U]Sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti[/U] [U]per l’esercizio della attività di mediazione tutti i legali rappresentanti, i preposti se nominati e[/U] [U]tutti coloro che svolgono l'attività di mediazione a qualsiasi titolo per conto dell’impresa [/U][/B](decreto 26/10/2011 art. 3 c.2). Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 39 del 3.2.1989 e successive modificazioni (Legge finanziaria 2007), l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione senza l’iscrizione nel Ruolo comporta la [U]sanzione amministrativa da [/U][B][U]€ 7.500,00 a € 15.000,00 e la restituzione delle provvigioni percepite[/U][/B][U].[/U] Dal 15/02/2018 è entrata in vigore la legge 11 gennaio 2018 n. 3 (c.d. legge Lorenzin) che modifica l’art.8 della L.39/1989 e l’art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione), inasprendo le sanzioni per gli abusivi. Le modifiche prevedono che coloro che siano già incorsi nella sanzione amministrativa ([U]prima ci volevano 3 sanzioni amministrative[/U], [U]ora ne basta una[/U]), si applicano le pene previste dall’[B]art. 348 del Codice penale[/B], e dall’art. 2231 c.c. (mancanza di iscrizione), ovvero una sanzione penale pecuniaria da [B]10.000€ fino a 50.000€ e la reclusione da sei mesi a tre anni[/B]. La condanna comporta inoltre la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, Albo o Registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica inoltre la pena della [B]reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato[/B] di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo (art 12 L11/01/2018 n.3). Se è cambiato qualcosa ditemelo. Grazie. [/QUOTE]
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