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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 194564" data-attributes="member: 31598"><p>Capisco che le due affermazioni possano apparire in contraddizione, ma così non è. Provo a precisare meglio (scusa, Basty, ma la materia è un po' ostica). </p><p></p><p>La locazione - in quanto contratto - obbliga le sole parti contraenti (tanto che chi affitta un immobile, può anche non esserne il proprietario), ma nel caso in esame la parte locatrice è costituita da più locatori. Il contratto di locazione può essere intestato anche ad un solo di essi e ha piena validità: infatti, riguardo agli immobili oggetto di comunione, in virtù della presunzione per cui ogni singolo comproprietario opera con il consenso degli altri, e trattandosi di atto di ordinaria amministrazione, per il quale deve presumersi sussistente il consenso già indicato, si ritiene generalmente che il singolo comproprietario possa stipulare il contratto di locazione, avente in oggetto l'immobile in comunione, e che ciascun comproprietario, diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, sia non solo attivamente legittimato ad agire nei confronti del conduttore, ma anche passivamente legittimato a rispondere nei confronti di eventuali istanze o azioni dello stesso, applicandosi, in proposito, la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 cod. civ. </p><p></p><p>Ove, poi, il singolo comproprietario abbia agito nonostante l'opposizione degli altri comproprietari, egli sarà tenuto a rispondere di danni sia verso gli altri comproprietari, che verso l'inquilino: il risarcimento del danno - in tale fattispecie - è strada assai tortuosa e difficilmente quantificabile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 194564, member: 31598"] Capisco che le due affermazioni possano apparire in contraddizione, ma così non è. Provo a precisare meglio (scusa, Basty, ma la materia è un po' ostica). La locazione - in quanto contratto - obbliga le sole parti contraenti (tanto che chi affitta un immobile, può anche non esserne il proprietario), ma nel caso in esame la parte locatrice è costituita da più locatori. Il contratto di locazione può essere intestato anche ad un solo di essi e ha piena validità: infatti, riguardo agli immobili oggetto di comunione, in virtù della presunzione per cui ogni singolo comproprietario opera con il consenso degli altri, e trattandosi di atto di ordinaria amministrazione, per il quale deve presumersi sussistente il consenso già indicato, si ritiene generalmente che il singolo comproprietario possa stipulare il contratto di locazione, avente in oggetto l'immobile in comunione, e che ciascun comproprietario, diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, sia non solo attivamente legittimato ad agire nei confronti del conduttore, ma anche passivamente legittimato a rispondere nei confronti di eventuali istanze o azioni dello stesso, applicandosi, in proposito, la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 cod. civ. Ove, poi, il singolo comproprietario abbia agito nonostante l'opposizione degli altri comproprietari, egli sarà tenuto a rispondere di danni sia verso gli altri comproprietari, che verso l'inquilino: il risarcimento del danno - in tale fattispecie - è strada assai tortuosa e difficilmente quantificabile. [/QUOTE]
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