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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Io Compratore sono obbligato a pagare la provvigione, se.......?
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<blockquote data-quote="Marchi Giancarlo" data-source="post: 339564" data-attributes="member: 53155"><p>Onestamente mi stai dicendo, che basta due visiti, e poi se l'agenzia se ne fregata di verificare l'immobile che ha in vendita , che non è in regola, il compratore la deve pagare l'agenzia, anche se cere cose sono venute fuori dopo la proposta, e le incongrienze, che tu chiami risolvibili, ma io dico gravi perche l'immobile è stato presentato in regola con tutto, se la prende nelle chiappe. io so il seguente:</p><p><strong>Giurisprudenza</strong> </p><p>Il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere con l'ordinaria diligenza l'esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l'acquirente; tale responsabilità si affianca a quella del venditore e può essere fatta valere dall'acquirente sia chiedendo al mediatore il risarcimento del danno, sia rifiutando il pagamento della provvigione (Cass., sez. III civ., sentenza n. 6926 dell'8 maggio 2012). Inoltre, secondo una recente pronuncia della giurisprudenza di merito, nel contratto di mediazione, l'incarico ricevuto dal mediatore comporta anche l'obbligo di attivarsi per favorire la conclusione dell'affare, comunicando alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione circa la sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione di esso. Di certo, una corretta informazione consente al consumatore di valutare adeguatamente la convenienza dell'affare, tuttavia il mediatore, dopo aver accettato l'incarico volto alla conclusione dell'affare, non risulta obbligato a curarne l'esecuzione, ossia a svolgere una determinata attività giuridica. In buona sostanza, ai sensi dell'art. 1759, c.c. ed in osservanza dei generici obblighi di correttezza, diligenza e buona fede contrattuale, il mediatore è tenuto a comunicare ad entrambi i potenziali contraenti ogni circostanza, conosciuta o conoscibile secondo i canoni della normale diligenza relativa alla valutazione dell'affare ed alla sicurezza a conclusione di questo, affermando e rappresentando ciò che rientra nella sua sfera conoscitiva e di contro astenendosi dal comunicare ciò di cui non sia conosciuta o conoscibile la verosimiglianza e l'esattezza. In particolare, qualora la mediazione abbia ad oggetto una compravendita immobiliare, le risultanze delle visure catastali o ipotecarie, potranno costituire oggetto dell'obbligo di cui all'art. 1759, c.c. solo se richiamate in una specifica pattuizione, rientrando dette incombenze in indagini di natura tecnico-giuridica che esulano dei compiti propri dell'attività di mediazione. Di contro, potrebbe esemplificativamente rientrare negli obblighi del mediatore la comunicazione al venditore di un conosciuto o conclamato stato di insolvenza dell'acquirente. In ogni caso, la responsabilità per aver omesso di comunicare circostanze conosciute o conoscibili con la normale diligenza, potrà configurarsi solo ove dette circostanze fossero tali da influire sulla conclusione dell'affare e se la parte interessata dimostri di aver subito un pregiudizio per via della suddetta omissione (Tribunale di Foggia, sentenza n. 113 del 31 gennaio 2012).[DOUBLEPOST=1380729552,1380729433][/DOUBLEPOST]..e il fatto che l'agenzia non si è documentata sulla situazione dell'immobile che aveva in vendita, e che tale situazione ne sono venuto a conoscenza perche ho verificato io, mi sembra molto chiara!!! ...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Marchi Giancarlo, post: 339564, member: 53155"] Onestamente mi stai dicendo, che basta due visiti, e poi se l'agenzia se ne fregata di verificare l'immobile che ha in vendita , che non è in regola, il compratore la deve pagare l'agenzia, anche se cere cose sono venute fuori dopo la proposta, e le incongrienze, che tu chiami risolvibili, ma io dico gravi perche l'immobile è stato presentato in regola con tutto, se la prende nelle chiappe. io so il seguente: [B]Giurisprudenza[/B] Il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere con l'ordinaria diligenza l'esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l'acquirente; tale responsabilità si affianca a quella del venditore e può essere fatta valere dall'acquirente sia chiedendo al mediatore il risarcimento del danno, sia rifiutando il pagamento della provvigione (Cass., sez. III civ., sentenza n. 6926 dell'8 maggio 2012). Inoltre, secondo una recente pronuncia della giurisprudenza di merito, nel contratto di mediazione, l'incarico ricevuto dal mediatore comporta anche l'obbligo di attivarsi per favorire la conclusione dell'affare, comunicando alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione circa la sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione di esso. Di certo, una corretta informazione consente al consumatore di valutare adeguatamente la convenienza dell'affare, tuttavia il mediatore, dopo aver accettato l'incarico volto alla conclusione dell'affare, non risulta obbligato a curarne l'esecuzione, ossia a svolgere una determinata attività giuridica. In buona sostanza, ai sensi dell'art. 1759, c.c. ed in osservanza dei generici obblighi di correttezza, diligenza e buona fede contrattuale, il mediatore è tenuto a comunicare ad entrambi i potenziali contraenti ogni circostanza, conosciuta o conoscibile secondo i canoni della normale diligenza relativa alla valutazione dell'affare ed alla sicurezza a conclusione di questo, affermando e rappresentando ciò che rientra nella sua sfera conoscitiva e di contro astenendosi dal comunicare ciò di cui non sia conosciuta o conoscibile la verosimiglianza e l'esattezza. In particolare, qualora la mediazione abbia ad oggetto una compravendita immobiliare, le risultanze delle visure catastali o ipotecarie, potranno costituire oggetto dell'obbligo di cui all'art. 1759, c.c. solo se richiamate in una specifica pattuizione, rientrando dette incombenze in indagini di natura tecnico-giuridica che esulano dei compiti propri dell'attività di mediazione. Di contro, potrebbe esemplificativamente rientrare negli obblighi del mediatore la comunicazione al venditore di un conosciuto o conclamato stato di insolvenza dell'acquirente. In ogni caso, la responsabilità per aver omesso di comunicare circostanze conosciute o conoscibili con la normale diligenza, potrà configurarsi solo ove dette circostanze fossero tali da influire sulla conclusione dell'affare e se la parte interessata dimostri di aver subito un pregiudizio per via della suddetta omissione (Tribunale di Foggia, sentenza n. 113 del 31 gennaio 2012).[DOUBLEPOST=1380729552,1380729433][/DOUBLEPOST]..e il fatto che l'agenzia non si è documentata sulla situazione dell'immobile che aveva in vendita, e che tale situazione ne sono venuto a conoscenza perche ho verificato io, mi sembra molto chiara!!! ... [/QUOTE]
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