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Ipoteca legale successiva alla trascrizione preliminare
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Testo
<blockquote data-quote="andrea boschini" data-source="post: 128343" data-attributes="member: 822"><p>trascrizione...</p><p>A cosa serve la trascrizione del contratto preliminare, ed in cosa differisce dalla</p><p>registrazione?</p><p>La trascrizione del contratto preliminare, prevista dall'art. 2645-bis del codice civile, è</p><p>finalizzata a tutelare il promissario acquirente dal pericolo di formalità pregiudizievoli</p><p>(cessione dell'immobile promesso a terzi o costituzione di diritti reali sullo stesso;</p><p>pignoramenti; sequestri; ipoteche; ecc.), che potrebbero essere trascritte o iscritte contro</p><p>il promittente venditore nel periodo che va dalla sottoscrizione del preliminare alla</p><p>stipula dell'atto definitivo di compravendita.</p><p>Una volta trascritto il preliminare, invece, le successive trascrizioni o iscrizioni contro</p><p>il promittente venditore non sono opponibili al promissario acquirente, che quindi sotto</p><p>questo profilo è pienamente tutelato.</p><p>Contemporaneamente, la trascrizione tutela però anche il promittente venditore,</p><p>ponendolo al riparo da responsabilità nei confronti del promissario nel caso in cui si</p><p>verificasse uno dei suddetti eventi.</p><p>Inoltre la trascrizione del contratto preliminare attribuisce al promissario acquirente un</p><p>privilegio in caso di fallimento del promittente venditore (art. 2775-bis del codice</p><p>civile); ciò significa che, a seguito della vendita forzata dei beni del fallito ed in sede di</p><p>distribuzione del ricavato ai creditori, il promissario acquirente è preferito agli altri</p><p>creditori, anche ipotecari, del fallito medesimo.</p><p>La registrazione del contratto preliminare non attribuisce invece al promissario</p><p>acquirente alcuna tutela sostanziale (se si eccettua il vantaggio della data certa del</p><p>contratto preliminare, di cui infra); essa ha valenza essenzialmente fiscale, è cioé</p><p>finalizzata al pagamento delle relative imposte allo Stato.</p><p>Qual è la forma necessaria ai fini della trascrizione del contratto preliminare?</p><p>Ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, per la trascrizione del contratto preliminare</p><p>è richiesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio.</p><p>Se non si ritiene necessaria - perché ad esempio vi è un rapporto di fiducia con la parte</p><p>promittente venditrice - la trascrizione suddetta, è sufficiente invece una scrittura</p><p>privata non autenticata (art. 1351 del codice civile).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="andrea boschini, post: 128343, member: 822"] trascrizione... A cosa serve la trascrizione del contratto preliminare, ed in cosa differisce dalla registrazione? La trascrizione del contratto preliminare, prevista dall'art. 2645-bis del codice civile, è finalizzata a tutelare il promissario acquirente dal pericolo di formalità pregiudizievoli (cessione dell'immobile promesso a terzi o costituzione di diritti reali sullo stesso; pignoramenti; sequestri; ipoteche; ecc.), che potrebbero essere trascritte o iscritte contro il promittente venditore nel periodo che va dalla sottoscrizione del preliminare alla stipula dell'atto definitivo di compravendita. Una volta trascritto il preliminare, invece, le successive trascrizioni o iscrizioni contro il promittente venditore non sono opponibili al promissario acquirente, che quindi sotto questo profilo è pienamente tutelato. Contemporaneamente, la trascrizione tutela però anche il promittente venditore, ponendolo al riparo da responsabilità nei confronti del promissario nel caso in cui si verificasse uno dei suddetti eventi. Inoltre la trascrizione del contratto preliminare attribuisce al promissario acquirente un privilegio in caso di fallimento del promittente venditore (art. 2775-bis del codice civile); ciò significa che, a seguito della vendita forzata dei beni del fallito ed in sede di distribuzione del ricavato ai creditori, il promissario acquirente è preferito agli altri creditori, anche ipotecari, del fallito medesimo. La registrazione del contratto preliminare non attribuisce invece al promissario acquirente alcuna tutela sostanziale (se si eccettua il vantaggio della data certa del contratto preliminare, di cui infra); essa ha valenza essenzialmente fiscale, è cioé finalizzata al pagamento delle relative imposte allo Stato. Qual è la forma necessaria ai fini della trascrizione del contratto preliminare? Ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, per la trascrizione del contratto preliminare è richiesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio. Se non si ritiene necessaria - perché ad esempio vi è un rapporto di fiducia con la parte promittente venditrice - la trascrizione suddetta, è sufficiente invece una scrittura privata non autenticata (art. 1351 del codice civile). [/QUOTE]
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