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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
La figura del garante nel contratto di locazione
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Testo
<blockquote data-quote="pasqualedf" data-source="post: 397549" data-attributes="member: 54458"><p>Buongiorno, sono io stesso un piccolo proprietario. Va tutto bene fin qui detto. Tuttavia, occorre precisare che, qualora in un contratto di locazione è prevista la figura di un garante che si aggiunge e/o sostituisce all'inquilino nei pagamenti, è INDISPENSABILE che sia inserita una specifica approvazione, con la doppia firma, dell'estenzione della garanzia oltre il termine naturale del contratto, ossia dei primi quattro anni.</p><p></p><p>Infatti, l'art. 1598 c.c. prevede espressamente che: <em>«Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto».</em> Per superare tale previsione di legge, soccorre l'art. 1341 c.c. che, appunto, prevede la specifica approvazione di clausole che sanciscono: <em>«a carico dell'altro contraente... tacita proroga o rinnovazione del contratto...»</em> con la doppia firma.</p><p></p><p>Fate bene attenzione e pretendete sempre la doppia firma, giacché se manca, la garanzia, anche se prestata, è valida e limitata soltanto al primo quadriennio di locazione. In altre parole, se l'inquilino smette di pagare, e si è oltre il quarto anno di locazione, non ci sono santi a chi rivolgersi!!!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="pasqualedf, post: 397549, member: 54458"] Buongiorno, sono io stesso un piccolo proprietario. Va tutto bene fin qui detto. Tuttavia, occorre precisare che, qualora in un contratto di locazione è prevista la figura di un garante che si aggiunge e/o sostituisce all'inquilino nei pagamenti, è INDISPENSABILE che sia inserita una specifica approvazione, con la doppia firma, dell'estenzione della garanzia oltre il termine naturale del contratto, ossia dei primi quattro anni. Infatti, l'art. 1598 c.c. prevede espressamente che: [I]«Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto».[/I] Per superare tale previsione di legge, soccorre l'art. 1341 c.c. che, appunto, prevede la specifica approvazione di clausole che sanciscono: [I]«a carico dell'altro contraente... tacita proroga o rinnovazione del contratto...»[/I] con la doppia firma. Fate bene attenzione e pretendete sempre la doppia firma, giacché se manca, la garanzia, anche se prestata, è valida e limitata soltanto al primo quadriennio di locazione. In altre parole, se l'inquilino smette di pagare, e si è oltre il quarto anno di locazione, non ci sono santi a chi rivolgersi!!! [/QUOTE]
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