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La figura del garante nel contratto di locazione
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<blockquote data-quote="pasqualedf" data-source="post: 398698" data-attributes="member: 54458"><p>@ alexbrasil</p><p></p><p>mi pregio rimettere risposta in relazione al tuo quesito. </p><p></p><p>La porzione del testo che risponde <u>direttamente</u> al tuo quesito, la trovi in grassetto. </p><p></p><p>Cordialità.</p><p><strong></strong></p><p><strong>IL CONTRATTO DI LOCAZIONE ED IL GARANTE</strong></p><p>L’art. 4 comma 1-bis del D.L. n. 16/2012 ha apportato una modifica al comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs n. 23/2011, stabilendo che ai contratti di locazione assoggettati al regime fiscale della cedolare secca, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, non si applicano le imposte di registro e di bollo alla fidejussione prestata da terzi per il conduttore.</p><p>Pertanto, il <u>pagamento dell’imposta di registro sulle garanzie personali previste in un contratto di locazione rimane limitato al solo regime ordinario</u>.</p><p></p><p>Alcuni Esempi: 1.</p><p>Contratto 4+4 in regime di cedolare secca.</p><p>Canone di locazione mensile: € 1.000,00</p><p>Imposta di registro prima registrazione: non dovuta</p><p>Imposta di registro garante persona fisica: non dovuta</p><p>Esempio 2.</p><p>Contratto di locazione 4+4 in regime IRPEF</p><p>Canone di locazione mensile: € 1.000,00</p><p>Imposta di registro prima registrazione: € 240,00 - 2% canone annuo - (codice 115T)</p><p>Imposta di registro garante persona fisica: € 240,00 (codice 109T)</p><p><strong>Il calcolo dell’imposta dovuta sul garante viene effettuato applicando l’aliquota proporzionale dello <u>0,50% sul canone annuale</u> (non del deposito cauzionale), <u>da versare anticipatamente per l’intera durata contrattuale</u>, con un minimo di 200 euro (ex 168 euro fino al 31/12/2013). Infatti, l’imposta in questione non può essere, in alcun caso, inferiore alla misura fissa stabilita dall’articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. n. 131/86.</strong></p><p> <strong></strong></p><p><strong></strong></p><p> <strong><u>Nel caso invece che il terzo si limiti a versare il deposito cauzionale, senza prestare ulteriori garanzie, allora la somma dovuta sarà pari allo 0,50% calcolato sul deposito versato</u>.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="pasqualedf, post: 398698, member: 54458"] @ alexbrasil mi pregio rimettere risposta in relazione al tuo quesito. La porzione del testo che risponde [U]direttamente[/U] al tuo quesito, la trovi in grassetto. Cordialità. [B] IL CONTRATTO DI LOCAZIONE ED IL GARANTE[/B] L’art. 4 comma 1-bis del D.L. n. 16/2012 ha apportato una modifica al comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs n. 23/2011, stabilendo che ai contratti di locazione assoggettati al regime fiscale della cedolare secca, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, non si applicano le imposte di registro e di bollo alla fidejussione prestata da terzi per il conduttore. Pertanto, il [U]pagamento dell’imposta di registro sulle garanzie personali previste in un contratto di locazione rimane limitato al solo regime ordinario[/U]. Alcuni Esempi: 1. Contratto 4+4 in regime di cedolare secca. Canone di locazione mensile: € 1.000,00 Imposta di registro prima registrazione: non dovuta Imposta di registro garante persona fisica: non dovuta Esempio 2. Contratto di locazione 4+4 in regime IRPEF Canone di locazione mensile: € 1.000,00 Imposta di registro prima registrazione: € 240,00 - 2% canone annuo - (codice 115T) Imposta di registro garante persona fisica: € 240,00 (codice 109T) [B]Il calcolo dell’imposta dovuta sul garante viene effettuato applicando l’aliquota proporzionale dello [U]0,50% sul canone annuale[/U] (non del deposito cauzionale), [U]da versare anticipatamente per l’intera durata contrattuale[/U], con un minimo di 200 euro (ex 168 euro fino al 31/12/2013). Infatti, l’imposta in questione non può essere, in alcun caso, inferiore alla misura fissa stabilita dall’articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. n. 131/86. [U]Nel caso invece che il terzo si limiti a versare il deposito cauzionale, senza prestare ulteriori garanzie, allora la somma dovuta sarà pari allo 0,50% calcolato sul deposito versato[/U].[/B] [/QUOTE]
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