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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
La figura del garante nel contratto di locazione
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Testo
<blockquote data-quote="pasqualedf" data-source="post: 424345" data-attributes="member: 54458"><p>Collega: la figura del garante deve essere inserita, a pena di nullità, in calce al contratto di locazione. Segnatamente, essa va inserita (in modo perentorio) rispettando tutte quante le indicazioni di cui all'articolo 1341 cc. (cd. doppia firma) con l'indicazione di voler "approvare specificamente" detta clausola di garanzia.</p><p></p><p>Nella fattispecie, si consiglia sempre di redigere il seguente testo: "In particolare, il garante, in espressa deroga all'articolo 1598 cc., (tratta delle ccdd. clausole vessatorie) approva specificamente l'articolo xx (si riferisce al numero dell'articolo del contratto di locazione in oggetto): "estensione della propria garanzia oltre la naturale durata quadriennale del contratto, anche in caso di tacite proroghe ovvero rinnovazioni". </p><p></p><p>L' "accorgimento" di sopra è importantissimo. Infatti, in caso di assenza di detta previsione di legge, ad un ipotetico nono anno di locazione, il garante non è più obbligato in solido con il locatario agli adempimenti contrattuali.</p><p></p><p>Spero sia tutto quanto chiaro. In caso contrario, ci ritroviamo qui sulk blog giuridico.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="pasqualedf, post: 424345, member: 54458"] Collega: la figura del garante deve essere inserita, a pena di nullità, in calce al contratto di locazione. Segnatamente, essa va inserita (in modo perentorio) rispettando tutte quante le indicazioni di cui all'articolo 1341 cc. (cd. doppia firma) con l'indicazione di voler "approvare specificamente" detta clausola di garanzia. Nella fattispecie, si consiglia sempre di redigere il seguente testo: "In particolare, il garante, in espressa deroga all'articolo 1598 cc., (tratta delle ccdd. clausole vessatorie) approva specificamente l'articolo xx (si riferisce al numero dell'articolo del contratto di locazione in oggetto): "estensione della propria garanzia oltre la naturale durata quadriennale del contratto, anche in caso di tacite proroghe ovvero rinnovazioni". L' "accorgimento" di sopra è importantissimo. Infatti, in caso di assenza di detta previsione di legge, ad un ipotetico nono anno di locazione, il garante non è più obbligato in solido con il locatario agli adempimenti contrattuali. Spero sia tutto quanto chiaro. In caso contrario, ci ritroviamo qui sulk blog giuridico. [/QUOTE]
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