Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
La lotta all'abusivismo a una svolta ? Speriamo
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Antonello" data-source="post: 219858" data-attributes="member: 8160"><p>Atti parlamentari Senato della Repubblica – – 4 – N. 2420-A</p><p>XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI</p><p>DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE</p><p>D’iniziativa del senatore Cardiello e altri Testo proposto dalla Commissione</p><p>—— ——</p><p>Modifica all’articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l’abusivo esercizio della professione.</p><p>Modifica dell’articolo 348 del codice penale e dell’articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di inasprimento della pena per l’abusivo esercizio della professione</p><p>Art. 1. </p><p>1. L’articolo 348 del codice penale e` sostituito dal seguente:</p><p>1. Identico:</p><p>«Art. 348. - (Abusivo esercizio di una professione).</p><p>– <strong><span style="color: #000000">Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e` richiesta </span></strong><strong><span style="color: #000000">una speciale abilitazione dello Stato, e` punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000</span></strong>.</p><p>«Art. 348. - (Abusivo esercizio di una professione).</p><p>– <strong>Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e` richiesta </strong><strong>una speciale abilitazione dello Stato, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.</strong></p><p><strong>In caso di condanna, e` altresı` disposta l’immediata confisca dell’immobile adibito all’abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti».</strong></p><p><strong>La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge</strong>.</p><p>Nel caso di condanna si applicano le disposizioni di cui all’articolo 240».</p><p> </p><p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 15px"><strong>Art. 2.</strong></span></span></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 15px"><strong>1.<u> L’articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39</u>, e` sostituito dal seguente:</strong></span></span></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 15px"><strong> «Art. 8. – 1. A coloro che esercitano l’attivita` di mediazione senza essere iscritti nel ruolo si applicano le pene previste dall’articolo 348 del codice penale, nonche' l’articolo 2231 del codice civile».</strong></span></span></p><p> </p><p style="text-align: center"><span style="color: #ff6600"><span style="font-size: 15px"><strong>Speriamo fermamente nell'approvazione.</strong></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonello, post: 219858, member: 8160"] Atti parlamentari Senato della Repubblica – – 4 – N. 2420-A XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE D’iniziativa del senatore Cardiello e altri Testo proposto dalla Commissione —— —— Modifica all’articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l’abusivo esercizio della professione. Modifica dell’articolo 348 del codice penale e dell’articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di inasprimento della pena per l’abusivo esercizio della professione Art. 1. 1. L’articolo 348 del codice penale e` sostituito dal seguente: 1. Identico: «Art. 348. - (Abusivo esercizio di una professione). – [B][COLOR=#000000]Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e` richiesta [/COLOR][/B][B][COLOR=#000000]una speciale abilitazione dello Stato, e` punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000[/COLOR][/B]. «Art. 348. - (Abusivo esercizio di una professione). – [B]Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e` richiesta [/B][B]una speciale abilitazione dello Stato, e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.[/B] [B]In caso di condanna, e` altresı` disposta l’immediata confisca dell’immobile adibito all’abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti».[/B] [B]La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge[/B]. Nel caso di condanna si applicano le disposizioni di cui all’articolo 240». [COLOR=#0000ff][SIZE=4][B]Art. 2.[/B][/SIZE][/COLOR] [COLOR=#0000ff][SIZE=4][B]1.[U] L’articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39[/U], e` sostituito dal seguente:[/B][/SIZE][/COLOR] [COLOR=#0000ff][SIZE=4][B] «Art. 8. – 1. A coloro che esercitano l’attivita` di mediazione senza essere iscritti nel ruolo si applicano le pene previste dall’articolo 348 del codice penale, nonche' l’articolo 2231 del codice civile».[/B][/SIZE][/COLOR] [CENTER][COLOR=#ff6600][SIZE=4][B]Speriamo fermamente nell'approvazione.[/B][/SIZE][/COLOR][/CENTER] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
La lotta all'abusivismo a una svolta ? Speriamo
Alto