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La planimetria non corrisponde alla realtà per due finestre
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Testo
<blockquote data-quote="Alessandraa" data-source="post: 158118" data-attributes="member: 26581"><p>per le modifiche irrilevanti, quali ad esempio proprio lo spostamento di un muro ciò non è necessario....</p><p></p><p><em>Aggiunto dopo 5 minuti</em>...</p><p></p><p></p><p></p><p>Come scritto sopra e confermato non è così....</p><p>Riporto in merito:</p><p></p><p>Non è invece necessario presentare una nuova planimetria in caso di lievi difformità, o</p><p>lavori interni di portata irrilevante ai fini della consistenza e quindi del calcolo della</p><p>rendita (es., spostamento di parete interna, o di un'apertura), come si desume dall'art. 20</p><p>del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, a norma del quale occorre presentare detta denunzia,</p><p>corredata da una planimetria delle unità variate, nei soli "casi di mutazioni che</p><p>implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari". L'art. 17 dello</p><p>stesso decreto attribuisce, d'altra parte, rilevanza alle sole le mutazioni che avvengono</p><p>"nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e</p><p>della classe". In tal senso, espressamente, la Circ. Min. Fin. 14 ottobre 1989, n. 3405, e</p><p>la Circ. Agenzia Territorio 26 novembre 2001, n. 9/T, § 4</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Alessandraa, post: 158118, member: 26581"] per le modifiche irrilevanti, quali ad esempio proprio lo spostamento di un muro ciò non è necessario.... [i]Aggiunto dopo 5 minuti[/i]... Come scritto sopra e confermato non è così.... Riporto in merito: Non è invece necessario presentare una nuova planimetria in caso di lievi difformità, o lavori interni di portata irrilevante ai fini della consistenza e quindi del calcolo della rendita (es., spostamento di parete interna, o di un'apertura), come si desume dall'art. 20 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, a norma del quale occorre presentare detta denunzia, corredata da una planimetria delle unità variate, nei soli "casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari". L'art. 17 dello stesso decreto attribuisce, d'altra parte, rilevanza alle sole le mutazioni che avvengono "nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe". In tal senso, espressamente, la Circ. Min. Fin. 14 ottobre 1989, n. 3405, e la Circ. Agenzia Territorio 26 novembre 2001, n. 9/T, § 4 [/QUOTE]
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