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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
La proposta deve essere accettata da tutti i comproprietari?
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Testo
<blockquote data-quote="roberto.spalti" data-source="post: 56669" data-attributes="member: 553"><p>Aspetta un conto è un incarico che viene sottoascritto da uno dei proprietari e gli altri non accettano la proposta un'altra è un contratto di compravendita.</p><p>Art. 1478.</p><p>Vendita di cosa altrui.</p><p></p><p>Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.</p><p></p><p>Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.</p><p></p><p>Quindi se io firmo un preliminare dove dico che ti vendo la quota di proprietà di mia moglie poi devo adempiere pena il risarcimento del danno derivante dalla mancata vendita.</p><p></p><p><em>Aggiunto dopo 1 </em>:</p><p></p><p>Per completare, sempre da CC</p><p></p><p>Art. 1479.</p><p>Buona fede del compratore.</p><p></p><p>Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto , se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.</p><p></p><p>Salvo il disposto dell'articolo 1223, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto . Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.</p><p></p><p>Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.</p><p></p><p> _______________</p><p></p><p> Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 2 settembre 2008, n. 22033 in Altalex Massimario.</p><p></p><p>Art. 1480.</p><p>Vendita di cosa parzialmente di altri.</p><p></p><p>Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="roberto.spalti, post: 56669, member: 553"] Aspetta un conto è un incarico che viene sottoascritto da uno dei proprietari e gli altri non accettano la proposta un'altra è un contratto di compravendita. Art. 1478. Vendita di cosa altrui. Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa. Quindi se io firmo un preliminare dove dico che ti vendo la quota di proprietà di mia moglie poi devo adempiere pena il risarcimento del danno derivante dalla mancata vendita. [i]Aggiunto dopo 1 [/i]: Per completare, sempre da CC Art. 1479. Buona fede del compratore. Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto , se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà. Salvo il disposto dell'articolo 1223, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto . Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato. Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie. _______________ Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 2 settembre 2008, n. 22033 in Altalex Massimario. Art. 1480. Vendita di cosa parzialmente di altri. Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. [/QUOTE]
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La proposta deve essere accettata da tutti i comproprietari?
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