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La Provvigione si paga solo se si effettua il Rogito?
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<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 112059" data-attributes="member: 10285"><p>Quoto StudioCR e per completezza : </p><p>" La Corte di Cassazione - sez. III - con Sentenza 2 Ottobre 2010 - n. 22.273. ha ribadito che se il possibile acquirente e il possibile venditore sottoscrivono un accordo (c.d. compromesso), ma poi per un motivo qualsiasi la compravendita non avviene, questi sono egualmente obbligati a pagare le provvigioni del mediatore.</p><p>Il compromesso non è un contratto di compravendita e giuridicamente ha valenza solo relativa ma, ai fini della mediazione, da pieno diritto all’agenzia di essere pagata.</p><p>Non è rilevante se le parti, successivamente alla sottoscrizione di un accordo concluso grazie all’opera del mediatore, non abbiano poi raggiunto il contratto definitivo. Per il mediatore è sufficiente che le parti dichiarino la loro intenzione a concludere un contratto di compravendita immobiliare e non è richiesto che poi il contratto si verifichi concretamente.</p><p>Indicativamente la percentuale dovuta al mediatore è pari al 3% ma può essere applicata una diversa misura.</p><p>Inoltre al mediatore spetta, in ogni caso, il rimborso spese, art. 1756 codice civile."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 112059, member: 10285"] Quoto StudioCR e per completezza : " La Corte di Cassazione - sez. III - con Sentenza 2 Ottobre 2010 - n. 22.273. ha ribadito che se il possibile acquirente e il possibile venditore sottoscrivono un accordo (c.d. compromesso), ma poi per un motivo qualsiasi la compravendita non avviene, questi sono egualmente obbligati a pagare le provvigioni del mediatore. Il compromesso non è un contratto di compravendita e giuridicamente ha valenza solo relativa ma, ai fini della mediazione, da pieno diritto all’agenzia di essere pagata. Non è rilevante se le parti, successivamente alla sottoscrizione di un accordo concluso grazie all’opera del mediatore, non abbiano poi raggiunto il contratto definitivo. Per il mediatore è sufficiente che le parti dichiarino la loro intenzione a concludere un contratto di compravendita immobiliare e non è richiesto che poi il contratto si verifichi concretamente. Indicativamente la percentuale dovuta al mediatore è pari al 3% ma può essere applicata una diversa misura. Inoltre al mediatore spetta, in ogni caso, il rimborso spese, art. 1756 codice civile." [/QUOTE]
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