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<blockquote data-quote="14MANUEL82" data-source="post: 409677" data-attributes="member: 45817"><p>chi sa quanto costa questa imposta!!!</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Lo ha detto la Cassazione con una recente ordinanza <strong>[1]</strong>.</p><p>La Corte suprema ha spiegato che ai sensi dell’attuale legge <strong>[2] </strong>il <strong>presupposto dell’imposta di pubblicità</strong> è costituito dalla diffusione di <strong>messaggi pubblicitari</strong> effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. È innegabile, secondo Piazza Cavour, che l’esposizione di un cartello contenente la descrizione di un immobile offerto in vendita o in locazione ha lo scopo di promuoverne la domanda.</p><p>Se l’agenzia operasse in <strong>locali senza vetrine</strong>, magari al piano alto di un palazzo, l’agente lavorerebbe ricevendo nel proprio ufficio gli interessati all’acquisto o alla locazione di un immobile, ascoltando le loro esigenze e, quindi, illustrando loro gli immobili che reputa adatti tra quelli affidati alla sua attività di mediazione, eventualmente mostrandone, nel chiuso del proprio ufficio, le fotografie. Se l’agente non opera in tal modo, ma esercita la sua <strong>attività in un fondo al piano terra</strong>, munito di <strong>vetrina</strong>, ed <strong>espone</strong> in tale vetrina cartelli illustrativi degli immobile di cui cura la mediazione, lo fa, evidentemente, per pubblicizzare quegli immobili, ossia, si ripete, per promuoverne la domanda.</p><p>Fatta questa premessa, l’esposizione nella vetrina dei locali di un’agenzia immobiliare di cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli immobili offerti in vendita o in locazione integra il presupposto impositivo dell’imposta di pubblicità, perché assolve alla <strong>funzione di pubblicizzare tali immobili</strong>, ossia di promuoverne la vendita o la locazione e, quindi e contestualmente, di promuovere l’accesso del pubblico ai servizi di mediazione offerti dall’agenzia. E ciò anche a prescindere dalla presenza, sui cartelli, del <strong>logo</strong> e dei <strong>recapiti dell’agenzia</strong>, in quanto la promozione dell’attività di mediazione svolta dall’agenzia costituisce effetto immediato e diretto della promozione dell’affare la cui mediazione sia stata affidata all’agenzia.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="14MANUEL82, post: 409677, member: 45817"] chi sa quanto costa questa imposta!!! Lo ha detto la Cassazione con una recente ordinanza [B][1][/B]. La Corte suprema ha spiegato che ai sensi dell’attuale legge [B][2] [/B]il [B]presupposto dell’imposta di pubblicità[/B] è costituito dalla diffusione di [B]messaggi pubblicitari[/B] effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. È innegabile, secondo Piazza Cavour, che l’esposizione di un cartello contenente la descrizione di un immobile offerto in vendita o in locazione ha lo scopo di promuoverne la domanda. Se l’agenzia operasse in [B]locali senza vetrine[/B], magari al piano alto di un palazzo, l’agente lavorerebbe ricevendo nel proprio ufficio gli interessati all’acquisto o alla locazione di un immobile, ascoltando le loro esigenze e, quindi, illustrando loro gli immobili che reputa adatti tra quelli affidati alla sua attività di mediazione, eventualmente mostrandone, nel chiuso del proprio ufficio, le fotografie. Se l’agente non opera in tal modo, ma esercita la sua [B]attività in un fondo al piano terra[/B], munito di [B]vetrina[/B], ed [B]espone[/B] in tale vetrina cartelli illustrativi degli immobile di cui cura la mediazione, lo fa, evidentemente, per pubblicizzare quegli immobili, ossia, si ripete, per promuoverne la domanda. Fatta questa premessa, l’esposizione nella vetrina dei locali di un’agenzia immobiliare di cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli immobili offerti in vendita o in locazione integra il presupposto impositivo dell’imposta di pubblicità, perché assolve alla [B]funzione di pubblicizzare tali immobili[/B], ossia di promuoverne la vendita o la locazione e, quindi e contestualmente, di promuovere l’accesso del pubblico ai servizi di mediazione offerti dall’agenzia. E ciò anche a prescindere dalla presenza, sui cartelli, del [B]logo[/B] e dei [B]recapiti dell’agenzia[/B], in quanto la promozione dell’attività di mediazione svolta dall’agenzia costituisce effetto immediato e diretto della promozione dell’affare la cui mediazione sia stata affidata all’agenzia. [/QUOTE]
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