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Testo
<blockquote data-quote="mata" data-source="post: 355324"><p>E' un discorso lungo, visto che dovrei anche citare delle sentenze. In linea di massima, posso dirti che la legge, per prima la L. 47/1985 (art. 40) non contengono nessuna menzione circa la conformità o meno del fabbricato ai progetti rilasciati, ma soltanto l'obbligo di rilasciare certe dichiarazioni: se il fabbricato è addirittura ante '67 e il venditore lo dichiara, l'atto è perfettamente valido anche in assenza di licenza di costruire (quindi completamente abusivo); se è successivo al 1967, devi indicare i permessi, ma non la conformità a questi, con la conseguenza che magari puoi vendere anche fabbricati difformi dai progetti o che, pur presentando difformità insanabili e sostanziali, non sono classificabili come "varianti essenziali" cioè che rendono nulla la concessione rilasciata</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mata, post: 355324"] E' un discorso lungo, visto che dovrei anche citare delle sentenze. In linea di massima, posso dirti che la legge, per prima la L. 47/1985 (art. 40) non contengono nessuna menzione circa la conformità o meno del fabbricato ai progetti rilasciati, ma soltanto l'obbligo di rilasciare certe dichiarazioni: se il fabbricato è addirittura ante '67 e il venditore lo dichiara, l'atto è perfettamente valido anche in assenza di licenza di costruire (quindi completamente abusivo); se è successivo al 1967, devi indicare i permessi, ma non la conformità a questi, con la conseguenza che magari puoi vendere anche fabbricati difformi dai progetti o che, pur presentando difformità insanabili e sostanziali, non sono classificabili come "varianti essenziali" cioè che rendono nulla la concessione rilasciata [/QUOTE]
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