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<blockquote data-quote="davideboschi" data-source="post: 550384" data-attributes="member: 63284"><p>Caro [USER=72489]@paolossg[/USER] , i tuoi scrupoli sono lodevoli ma mi sembrano decisamente eccessivi. Francamente non vedo da dove possano nascere tutti questi dubbi. La guida richiama, per le proprietà individuali, le lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del <a href="http://www3.unisi.it/did/dip-direcon/DPR%20380-2001.pdf" target="_blank">Dpr 380/2001</a> (clicca per scaricare).</p><p>Questo articolo:</p><p>- al punto b) parla di "opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici", e io osservo che dice ANCHE strutturali" e non SOLO strutturali.</p><p>- al punto c) parla di opere intese a"conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità" e di "ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio"</p><p>-al punto d) parla di "ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio".</p><p></p><p>Tutte definizioni all'interno delle quali il rifacimento del bagno ci sta benissimo.</p><p></p><p>Negarlo sarebbe come sostenere che:</p><p>- un bagno non è un elemento costitutivo dell'edificio;</p><p>- la funzionalità di un bagno è assicurata in eterno senza ricorrere a interventi intesi a conservarla;</p><p>e questo dovrebbe dissipare ogni dubbio. Goditi quindi il tuo bagno e le tue detrazioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="davideboschi, post: 550384, member: 63284"] Caro [USER=72489]@paolossg[/USER] , i tuoi scrupoli sono lodevoli ma mi sembrano decisamente eccessivi. Francamente non vedo da dove possano nascere tutti questi dubbi. La guida richiama, per le proprietà individuali, le lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del [URL='http://www3.unisi.it/did/dip-direcon/DPR%20380-2001.pdf']Dpr 380/2001[/URL] (clicca per scaricare). Questo articolo: - al punto b) parla di "opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici", e io osservo che dice ANCHE strutturali" e non SOLO strutturali. - al punto c) parla di opere intese a"conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità" e di "ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio" -al punto d) parla di "ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio". Tutte definizioni all'interno delle quali il rifacimento del bagno ci sta benissimo. Negarlo sarebbe come sostenere che: - un bagno non è un elemento costitutivo dell'edificio; - la funzionalità di un bagno è assicurata in eterno senza ricorrere a interventi intesi a conservarla; e questo dovrebbe dissipare ogni dubbio. Goditi quindi il tuo bagno e le tue detrazioni. [/QUOTE]
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