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La trattativa annulla la proposta di acquisto, se pur accettata in modo conforme?
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Testo
<blockquote data-quote="ingelman" data-source="post: 386077" data-attributes="member: 9646"><p>qui avresti dovuto accettare la proposta e l'agente immobiliare avrebbe dovuto inviare una comunicazione formale per mettere a conoscenza il proponente dell'avvenuta accettazione, lasciando come marginale eventuali accordi successivi riferiti al mobilio</p><p></p><p></p><p></p><p>Ha compilato una nuova proposta d'acquisto facendo prima l'accettazione anticipando la firma del proponente <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":^^:" title="Sorriso :^^:" data-shortname=":^^:" /> è un pazzo ..... non si può nemmeno considerare una contro proposta che, laddove ci fosse stata, andava sottoscritta menzionando la prima fatta dal proponente acquirente ....</p><p></p><p></p><p></p><p><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/thumbsup.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":ok:" title="Ok :ok:" data-shortname=":ok:" /></p><p></p><p></p><p></p><p>la risposta la trovi nel codice civile ... art 1326</p><p>ho lasciato appositamente attivi dei collegamenti ipertestuali affinche tu possa da solo arrivare alla conclusione ......</p><p></p><p>Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazionedell'altra parte [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1444.html" target="_blank">1328</a>, <a href="http://www.brocardi.it/articoli/1449.html" target="_blank">1333</a>, <a href="http://www.brocardi.it/articoli/1451.html" target="_blank">1335</a>] . L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1291.html" target="_blank">1175</a>]. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa [<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1468.html" target="_blank">1352</a>] <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art1326.html#nota_3174" target="_blank">(3)</a>. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta</p><p></p><p></p><p>morale .... se non vuole più acquistare lascia <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" />perdere</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ingelman, post: 386077, member: 9646"] qui avresti dovuto accettare la proposta e l'agente immobiliare avrebbe dovuto inviare una comunicazione formale per mettere a conoscenza il proponente dell'avvenuta accettazione, lasciando come marginale eventuali accordi successivi riferiti al mobilio Ha compilato una nuova proposta d'acquisto facendo prima l'accettazione anticipando la firma del proponente :hi: è un pazzo ..... non si può nemmeno considerare una contro proposta che, laddove ci fosse stata, andava sottoscritta menzionando la prima fatta dal proponente acquirente .... :ok: la risposta la trovi nel codice civile ... art 1326 ho lasciato appositamente attivi dei collegamenti ipertestuali affinche tu possa da solo arrivare alla conclusione ...... Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazionedell'altra parte [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1444.html']1328[/URL], [URL='http://www.brocardi.it/articoli/1449.html']1333[/URL], [URL='http://www.brocardi.it/articoli/1451.html']1335[/URL]] . L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1291.html']1175[/URL]]. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa [[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1468.html']1352[/URL]] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art1326.html#nota_3174'](3)[/URL]. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta morale .... se non vuole più acquistare lascia ;-)perdere [/QUOTE]
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