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<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 49539" data-attributes="member: 245"><p><em>Un'area autonomamente censita al Catasto terreni non può essere considerata pertinenza, anche se «durevolmente» destinata al servizio di un fabbricato urbano. Questa è la tesi dell'agenzia delle Entrate contenuta nella circolare 38/ E del 12 agosto sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa.</em></p><p><em></em></p><p><em>La presa di posizione dell'Agenzia, che interessa anche i Comuni per quanto concerne il trattamento delle pertinenze per l'ICI, si pone in netto contrasto con i principi affermati dalla Cassazione.</em></p><p><em></em></p><p><em>Secondo il Fisco i terreni «non graffati» all'immobile agevolato, in quanto iscritti autonomamente nel Catasto terreni, non possono avvalersi del beneficio fiscale. Per usufruire dell'agevolazione le «aree scoperte» pertinenziali devono risultare censite al Catasto urbano insieme al bene principale. </em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 49539, member: 245"] [I]Un'area autonomamente censita al Catasto terreni non può essere considerata pertinenza, anche se «durevolmente» destinata al servizio di un fabbricato urbano. Questa è la tesi dell'agenzia delle Entrate contenuta nella circolare 38/ E del 12 agosto sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa. La presa di posizione dell'Agenzia, che interessa anche i Comuni per quanto concerne il trattamento delle pertinenze per l'ICI, si pone in netto contrasto con i principi affermati dalla Cassazione. Secondo il Fisco i terreni «non graffati» all'immobile agevolato, in quanto iscritti autonomamente nel Catasto terreni, non possono avvalersi del beneficio fiscale. Per usufruire dell'agevolazione le «aree scoperte» pertinenziali devono risultare censite al Catasto urbano insieme al bene principale. [/I] [/QUOTE]
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