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<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 286276" data-attributes="member: 49727"><p>Chissa se si possa applicare il tacito silenzio assenso</p><p>La recente riforma in materia di “<strong>semplificazioni sull’edilizia</strong>” ha capovolto la disciplina riguardante le richieste di permesso a costruire nei casi in cui sussistano <strong>vincoli ambientali</strong>, <strong>paesaggistici o culturali</strong>: per questa materia è stato eliminato il “silenzio rifiuto” previsto per il rilascio del permesso, ed è stato introdotto l’istituto del <strong>silenzio assenso</strong>.</p><p> </p><p> </p><p>Cosa vuol dire? Vuol dire che là dove ci sia bisogno di pareri e nulla osta resi, in materia ambientale, dagli organi deputati alla <strong>tutela del vincolo paesaggistico ambientale</strong> (soprintendente), l’amministrazione ha l’<strong>obbligo</strong> di dare una risposta alla domanda di autorizzazione presentata dal cittadino <strong>entro il termine di 45 giorni</strong> (il termine è stato dimezzato: in precedenza era di <strong>90 giorni</strong>). Diversamente, <strong>in caso di mancata risposta</strong>, il silenzio dell’amministrazione si considererà come una <strong>autorizzazione</strong>.</p><p> </p><p>Il provvedimento dovrà essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla legge <strong>[1] </strong>e quindi l’<strong>eventuale rifiuto </strong>dovrà essere motivato, mettendo in evidenza l’iter logico seguito per giustificare le proprie conclusioni.</p><p> </p><p> </p><p>La valutazione del soprintendente ha natura tecnico discrezionale ossia è volta a verificare la compatibilità (o meno) dell’opera alle esigenze <strong>di rispetto delle caratteristiche paesaggistico – ambientali</strong> che connotano lo stato dei luoghi oggetto di vincolo paesaggistico.</p><p> </p><p> </p><p>Si profilano dunque tempi strettissimi per l’amministrazione che, già obbligata a dover offrire una valida motivazione nel caso di rifiuto, potrebbe non far in tempo neanche a vagliare la richiesta avanzata nel giro dei 45 giorni.</p><p> </p><p>Il <strong>silenzio</strong>-<strong>assenso</strong> è nato per <strong>tutelare il cittadino dall’inerzia </strong>dell’amministrazione: decorso un certo lasso di tempo, la richiesta fatta dal cittadino all’amministrazione, “passata sotto silenzio”, si intende accolta, senza che sia necessario fornire alcuna motivazione. Il “silenzio rifiuto”, al contrario, tende a deresponsabilizzare l’amministrazione, posto che ogni domanda del cittadino ha sempre diritto ad una risposta.</p><p> </p><p>La regola del “silenzio assenso” non vale sempre. Ogni istanza segue una propria normativa e quindi ogni istanza può avere una diversa interpretazione del silenzio da parte dell’amministrazione.</p><p> </p><p> </p><p>Articolo a cura dell’<strong>avv. FLORIANA BALDINO</strong> del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario Per contatti scrivere a: <a href="mailto:florianabaldino@gmail.com"><u><span style="color: #0066cc">florianabaldino@gmail.com</span></u></a> oppure telefonare a 3491996463</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 286276, member: 49727"] Chissa se si possa applicare il tacito silenzio assenso La recente riforma in materia di “[B]semplificazioni sull’edilizia[/B]” ha capovolto la disciplina riguardante le richieste di permesso a costruire nei casi in cui sussistano [B]vincoli ambientali[/B], [B]paesaggistici o culturali[/B]: per questa materia è stato eliminato il “silenzio rifiuto” previsto per il rilascio del permesso, ed è stato introdotto l’istituto del [B]silenzio assenso[/B]. Cosa vuol dire? Vuol dire che là dove ci sia bisogno di pareri e nulla osta resi, in materia ambientale, dagli organi deputati alla [B]tutela del vincolo paesaggistico ambientale[/B] (soprintendente), l’amministrazione ha l’[B]obbligo[/B] di dare una risposta alla domanda di autorizzazione presentata dal cittadino [B]entro il termine di 45 giorni[/B] (il termine è stato dimezzato: in precedenza era di [B]90 giorni[/B]). Diversamente, [B]in caso di mancata risposta[/B], il silenzio dell’amministrazione si considererà come una [B]autorizzazione[/B]. Il provvedimento dovrà essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla legge [B][1] [/B]e quindi l’[B]eventuale rifiuto [/B]dovrà essere motivato, mettendo in evidenza l’iter logico seguito per giustificare le proprie conclusioni. La valutazione del soprintendente ha natura tecnico discrezionale ossia è volta a verificare la compatibilità (o meno) dell’opera alle esigenze [B]di rispetto delle caratteristiche paesaggistico – ambientali[/B] che connotano lo stato dei luoghi oggetto di vincolo paesaggistico. Si profilano dunque tempi strettissimi per l’amministrazione che, già obbligata a dover offrire una valida motivazione nel caso di rifiuto, potrebbe non far in tempo neanche a vagliare la richiesta avanzata nel giro dei 45 giorni. Il [B]silenzio[/B]-[B]assenso[/B] è nato per [B]tutelare il cittadino dall’inerzia [/B]dell’amministrazione: decorso un certo lasso di tempo, la richiesta fatta dal cittadino all’amministrazione, “passata sotto silenzio”, si intende accolta, senza che sia necessario fornire alcuna motivazione. Il “silenzio rifiuto”, al contrario, tende a deresponsabilizzare l’amministrazione, posto che ogni domanda del cittadino ha sempre diritto ad una risposta. La regola del “silenzio assenso” non vale sempre. Ogni istanza segue una propria normativa e quindi ogni istanza può avere una diversa interpretazione del silenzio da parte dell’amministrazione. Articolo a cura dell’[B]avv. FLORIANA BALDINO[/B] del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario Per contatti scrivere a: [EMAIL='florianabaldino@gmail.com'][U][COLOR=#0066cc]florianabaldino@gmail.com[/COLOR][/U][/EMAIL] oppure telefonare a 3491996463 [/QUOTE]
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