luciaesse

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salve, spero che qualcuno mi può aiutare. devo comprare un immobile costruito nel 1958,all'ultimo livello del fabbricato costruito con un piano in più rispetto alla richiesta di costruzione edilizia, cioè il piano dove è sito l'immobile non era previsto nella richiesta di costruzione edilizia. è da considerarsi abusivo ed è necessaria una sanatoria? l'immobile è commerciabile
 
E

enzo6

Ospite
salve, spero che qualcuno mi può aiutare. devo comprare un immobile costruito nel 1958,all'ultimo livello del fabbricato costruito con un piano in più rispetto alla richiesta di costruzione edilizia, cioè il piano dove è sito l'immobile non era previsto nella richiesta di costruzione edilizia. è da considerarsi abusivo ed è necessaria una sanatoria? l'immobile è commerciabile

Per gli immobili ante 1/09/967 non è richiesta dal notaio la licenza edilizia.
Tuttavia è necessario capire quando è stato fatto il sopralzo.
 

luciaesse

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ciao, la sopraelevata è stata costruit agià in corso d'opera, infatti i costruttori avevano presentato una richiesta di variante ma questa no ha mai avuto risposta.
 

topcasa

Membro Storico
ciao, la sopraelevata è stata costruit agià in corso d'opera, infatti i costruttori avevano presentato una richiesta di variante ma questa no ha mai avuto risposta.
Chissa se si possa applicare il tacito silenzio assenso
La recente riforma in materia di “semplificazioni sull’edilizia” ha capovolto la disciplina riguardante le richieste di permesso a costruire nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali: per questa materia è stato eliminato il “silenzio rifiuto” previsto per il rilascio del permesso, ed è stato introdotto l’istituto del silenzio assenso.


Cosa vuol dire? Vuol dire che là dove ci sia bisogno di pareri e nulla osta resi, in materia ambientale, dagli organi deputati alla tutela del vincolo paesaggistico ambientale (soprintendente), l’amministrazione ha l’obbligo di dare una risposta alla domanda di autorizzazione presentata dal cittadino entro il termine di 45 giorni (il termine è stato dimezzato: in precedenza era di 90 giorni). Diversamente, in caso di mancata risposta, il silenzio dell’amministrazione si considererà come una autorizzazione.

Il provvedimento dovrà essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla legge [1] e quindi l’eventuale rifiuto dovrà essere motivato, mettendo in evidenza l’iter logico seguito per giustificare le proprie conclusioni.


La valutazione del soprintendente ha natura tecnico discrezionale ossia è volta a verificare la compatibilità (o meno) dell’opera alle esigenze di rispetto delle caratteristiche paesaggistico – ambientali che connotano lo stato dei luoghi oggetto di vincolo paesaggistico.


Si profilano dunque tempi strettissimi per l’amministrazione che, già obbligata a dover offrire una valida motivazione nel caso di rifiuto, potrebbe non far in tempo neanche a vagliare la richiesta avanzata nel giro dei 45 giorni.

Il silenzio-assenso è nato per tutelare il cittadino dall’inerzia dell’amministrazione: decorso un certo lasso di tempo, la richiesta fatta dal cittadino all’amministrazione, “passata sotto silenzio”, si intende accolta, senza che sia necessario fornire alcuna motivazione. Il “silenzio rifiuto”, al contrario, tende a deresponsabilizzare l’amministrazione, posto che ogni domanda del cittadino ha sempre diritto ad una risposta.

La regola del “silenzio assenso” non vale sempre. Ogni istanza segue una propria normativa e quindi ogni istanza può avere una diversa interpretazione del silenzio da parte dell’amministrazione.


Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT) esperta in diritto civile e tributario Per contatti scrivere a: florianabaldino@gmail.com oppure telefonare a 3491996463
 

topcasa

Membro Storico
Allora se è stata costruita nel 1958 non c'è bisogno di licenza edilizia per vendere.
Si non c'è bisogno di licenza edilizia, ma della conformità catastale si, per cui si deve fare un ravvidimento operoso, ovvero fare emergere l'incongruenza sanandolo, occorre un buon geometra per uniformare il tutto.
 
M

mata

Ospite
Attento, stai acquistando un immobile abusivo, con tutte le conseguenze del caso. Il fatto che tu possa acquistarlo non significa niente, agevola solo venditore e notaio, in quanto non rilasciano dichiarazioni mendaci nell'atto. La Legge tutela molto poco l'acquirente; prime della L. 47/85 ancor meno. I tuoi soldi sono buoni, quindi anche l'immobile deve essere tale e non abusivo.
 
M

mata

Ospite
Macchè 67 e 68. Il termine previsto dall'art. 40 della L. 47/1985, del 01/09/1967, tra l'altro variato dall'art. 46 T.U. dell'edilizia (DPR 06/06/2001 n. 380) nel 17/03/1985, fa riferimento solo agli atti tra vivi e non alle regole urbanistiche. La prima legge urbanistica, la 1150, risale al 1942 e, da tale data, per costruire, occorre una licenza edilizia. Quindi se uno compra un fabbricato del 1963, magari completamente abusivo, dichiarando in atto che è stato edificato ante 67, non rende una dichiarazione mendace e quindi l'atto è valido ed il notaio può farlo. Però acquisti un fabbricato abusivo: sono stato chiaro?
 

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