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<blockquote data-quote="antonellifederico" data-source="post: 103517" data-attributes="member: 12923"><p>domanda:</p><p>la ex veranda era computata in cubatura?</p><p></p><p>se tutte le modifiche rientrano nei limiti del seguente art 17 della Legge Regionale 15/2008 allora dovresti farcela</p><p></p><p><strong>Art. 17</strong> (Variazioni essenziali)</p><p>1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 15 e 16, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le</p><p>opere eseguite abusivamente quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni:</p><p>a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2</p><p>aprile 1968;</p><p>b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto,</p><p>ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire;</p><p>c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato;</p><p>d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre</p><p>che rimanga inalterato il numero dei piani;</p><p>e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in</p><p>variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della</p><p>sagoma stessa;</p><p>f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di</p><p>quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;</p><p>g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell’articolo</p><p>3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche;</p><p>h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali.</p><p>2. La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variazione essenziale quando,</p><p>a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il</p><p>volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi,</p><p>norme e regolamenti.</p><p>3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature</p><p>accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.</p><p>4. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico,</p><p>archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e</p><p>regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili</p><p>sono considerati variazioni essenziali.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="antonellifederico, post: 103517, member: 12923"] domanda: la ex veranda era computata in cubatura? se tutte le modifiche rientrano nei limiti del seguente art 17 della Legge Regionale 15/2008 allora dovresti farcela [B]Art. 17[/B] (Variazioni essenziali) 1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 15 e 16, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere eseguite abusivamente quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968; b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire; c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato; d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani; e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa; f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento; g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche; h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali. 2. La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variazione essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti. 3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. 4. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali. [/QUOTE]
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