pppio

Nuovo Iscritto
salve a tutti la mia situazione (piuttosto ingarbugliata) è la seguente:
in zona agricola possiedo un terreno sul quale c'e edificato un rudere a forati ma chiuso con le tamponature esterne (no porte e finestre) e tetto.
E' stato costruito nel 1973 con regolare licenza rilasciata dal comune. Rispetto al progetto allora presentato questa struttura esistente presenta delle difformità ed in particolare:
metà immobile era a veranda (in realtà è tutto chiuso)
la scala di acceso doveva essere interna (in realtà è esterna)
era previsto un balcone che in realtà stà da un altra parte
ma cosa ancora più importante da progetto originario l'immobile occupava una certa area di sedime mentre in realtà è spostato di circa 20 mt.
Ma non è finita qui....
la chiusura dei lavori non è mai stata effettuata, e come si può immaginare questa struttura non è mai stata abitata (no acqua, no luce no gas)
Nel 2006 è stata accatastata su richiesta del comune stesso come (F) in corso di costruzione (l'accatastamento ha seguito il progetto originario e non l'area di sedime che effettivamente la struttura occupa).
Nel 2010 io ho presentato una "scia" per demolizione e fedele ricostruzione di questo immobile.
Il comune mi risponde dicendomi che secondo loro, essendo la struttura esistente posizionata su un sedime diverso rispetto a quello da progetto, non è legittima ma si riservano di chiedere un parere legale prima di pronunciarsi con un diniego a procedere con i lavori.
La domanda è questa :
questa casa è veramente illeggittima?
possono costringermi a demolire perdendo così il diritto alla costruzione?
Io mi sono dichiarata disponibile a demolire e a ricostruire tutto secondo progetto originario depositato e rispettando la posizione originaria (il terreno è comunque il mio)
come dovrei procedere?
aspetto il parere legale e poi ?
E' una sistuazione piuttosto complicata!!
Voi al mio posto come vi comportereste? in attesa di un vs. parere......Grazie a tutti
 

antonellifederico

Membro Attivo
Professionista
domanda:
la ex veranda era computata in cubatura?

se tutte le modifiche rientrano nei limiti del seguente art 17 della Legge Regionale 15/2008 allora dovresti farcela

Art. 17 (Variazioni essenziali)
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 15 e 16, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le
opere eseguite abusivamente quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2
aprile 1968;
b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto,
ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire;
c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato;
d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre
che rimanga inalterato il numero dei piani;
e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in
variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della
sagoma stessa;
f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di
quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;
g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell’articolo
3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche;
h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali.
2. La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variazione essenziale quando,
a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il
volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi,
norme e regolamenti.
3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature
accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
4. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico,
archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e
regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili
sono considerati variazioni essenziali.
 

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