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<blockquote data-quote="fformica" data-source="post: 275289" data-attributes="member: 45211"><p>Altra sentenza di cassazione,chiarissima:</p><p> </p><p>In pratica dice che l'intervento di altro mediatore deve essere stato accordato preventivamente,non si può certo vedere un immobile con agente A e poi pretendere di far partire la tratattiva con agente B senza pagare provvigione alcuna ad A.</p><p> </p><p>Ecco la sentenza:</p><p> </p><p>Cassazione, 21/6/00 n. 8443</p><p> </p><p> </p><p> </p><p>”Il diritto alla divisione tra più mediatori sorge, a norma dell’art. 1758 c.c., SOLTANTO quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di COMUNE INTESA, ovvero autonomamente, ma giovandosi l’uno dell’attività espletata dall’altro, alla conclusione dell’affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell’affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo.”</p><p> </p><p> </p><p>ancora:</p><p> </p><p>Cassazione, 16/1/97 n. 392</p><p> </p><p> </p><p>”Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione l’art. 1755 c.c. non richiede l’intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative sino all’accordo definitivo, ma è SUFFICIENTE che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta per l’avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che ANCHE LA SOLA ATTIVITA’ CONSISTENTE NEL RITROVAMENTO O NELL’INDICAZIONE dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti. L’imparzialità del mediatore non consiste in una generica ed astratta equidistanza dalle parti, né può escludersi per il solo fatto che il mediatore prospetti a taluna di queste la convenienza dell’affare, ma va intesa, conformemente al dettato dell’art. 1754 c.c., come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d’opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus l’attività dell’intermediario.”</p><p> </p><p> </p><p>...credo non vi sia altro da aggiungere,se non un generico invito a far penetrare nel cliente la consuetudine a firmare fogli di visita,coerentemente col detto popolare "patti chiari,amicizia lunga".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="fformica, post: 275289, member: 45211"] Altra sentenza di cassazione,chiarissima: In pratica dice che l'intervento di altro mediatore deve essere stato accordato preventivamente,non si può certo vedere un immobile con agente A e poi pretendere di far partire la tratattiva con agente B senza pagare provvigione alcuna ad A. Ecco la sentenza: Cassazione, 21/6/00 n. 8443 ”Il diritto alla divisione tra più mediatori sorge, a norma dell’art. 1758 c.c., SOLTANTO quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di COMUNE INTESA, ovvero autonomamente, ma giovandosi l’uno dell’attività espletata dall’altro, alla conclusione dell’affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell’affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo.” ancora: Cassazione, 16/1/97 n. 392 ”Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione l’art. 1755 c.c. non richiede l’intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative sino all’accordo definitivo, ma è SUFFICIENTE che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta per l’avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che ANCHE LA SOLA ATTIVITA’ CONSISTENTE NEL RITROVAMENTO O NELL’INDICAZIONE dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti. L’imparzialità del mediatore non consiste in una generica ed astratta equidistanza dalle parti, né può escludersi per il solo fatto che il mediatore prospetti a taluna di queste la convenienza dell’affare, ma va intesa, conformemente al dettato dell’art. 1754 c.c., come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d’opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus l’attività dell’intermediario.” ...credo non vi sia altro da aggiungere,se non un generico invito a far penetrare nel cliente la consuetudine a firmare fogli di visita,coerentemente col detto popolare "patti chiari,amicizia lunga". [/QUOTE]
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