Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Locare appartamento da ristrutturare
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 338410" data-attributes="member: 31598"><p>La risposta è negativa. Per le locazioni a canone concordato, il concorso di spese tra locatore e conduttore, a differenza dei contratti a canone “libero”, è disciplinato da ripartizioni fisse derivanti dall’applicazione della Tabella oneri accessori (allegato G) al DM 30 dicembre 2002, emanato in attuazione della legge n°431/1998, e dagli accordi definiti in sede locale: secondo quanto riportato in tale Tabella, le spese di manutenzione ordinaria spettano al conduttore e quelle straordinarie al locatore: tale criterio guida non è derogabile dalle parti.</p><p></p><p>Pertanto, se si vuole porre integralmente a carico del conduttore le spese di manutenzione straordinaria, ordinaria e piccola manutenzione per un immobile ad uso abitativo, il locatore, deve avvalersi di un contratto “libero”, in cui non è stabilita la predeterminazione del canone e in cui le parti possano liberamente accordarsi circa un diverso regime di ripartizione delle spese, anche qualora questo sia più gravoso per il conduttore. Al contempo, possono essere poste a carico del conduttore le spese riguardanti eventuali adeguamenti degli impianti connessi a norme in materia di sicurezza, avendo il conduttore come contropartita la locazione dell’immobile ad un canone inferiore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 338410, member: 31598"] La risposta è negativa. Per le locazioni a canone concordato, il concorso di spese tra locatore e conduttore, a differenza dei contratti a canone “libero”, è disciplinato da ripartizioni fisse derivanti dall’applicazione della Tabella oneri accessori (allegato G) al DM 30 dicembre 2002, emanato in attuazione della legge n°431/1998, e dagli accordi definiti in sede locale: secondo quanto riportato in tale Tabella, le spese di manutenzione ordinaria spettano al conduttore e quelle straordinarie al locatore: tale criterio guida non è derogabile dalle parti. Pertanto, se si vuole porre integralmente a carico del conduttore le spese di manutenzione straordinaria, ordinaria e piccola manutenzione per un immobile ad uso abitativo, il locatore, deve avvalersi di un contratto “libero”, in cui non è stabilita la predeterminazione del canone e in cui le parti possano liberamente accordarsi circa un diverso regime di ripartizione delle spese, anche qualora questo sia più gravoso per il conduttore. Al contempo, possono essere poste a carico del conduttore le spese riguardanti eventuali adeguamenti degli impianti connessi a norme in materia di sicurezza, avendo il conduttore come contropartita la locazione dell’immobile ad un canone inferiore. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Locare appartamento da ristrutturare
Alto