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Locazione a canone convenzionato 3+2 e uso promiscuo
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 299383" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Nella specie trova applicazione il criterio dell’uso prevalente e il fattore decisivo per determinare la destinazione prevalente di un unico immobile locato e adibito, fin dall’origine, a più usi, ai fini dell’applicazione del relativo regime giuridico, non consiste solo nel raffronto fra le superfici destinate rispettivamente all’uno e all’altro uso (abitativo e professionale), ma è determinante l’accertamento se l’abitazione del conduttore sia in funzione dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, o se, invece, tale attività sia marginale, con la conseguenza che, in caso di prevalenza dell’uso di attività di lavoro autonomo, svolta in modo abituale e continuativa, dovranno applicarsi le disposizioni previste dalla legge n°392/1978, in particolare i principali articoli del Capo II, viceversa, se è prevalente la destinazione ad uso abitativo (fatto salva comunque la possibilità al conduttore di svolgere nell’immobile locato l’attività accessoria di ingegnere/architetto/avvocato ecc.), si applica la legge n°431/1998. </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">A tal riguardo assai dubbia è la legittimità di un contratto ad uso promiscuo, a norma del comma 3 dell’art. 2 della legge di riforma. Né la norma richiamata, né il decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002, né i modelli di contratto allegati al decreto stesso fanno riferimento ad una locazione ad uso promiscuo. Il contratto <em>allegato A</em> non fa alcun riferimento a tale ipotesi: l’art. 7, infatti, recita: “<strong><em>L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore</em></strong><em> […]</em>”.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Alla luce di quanto sopra precisato, si ritiene di dover rispondere negativamente al quesito posto all’attenzione del forum, posto che la mancata previsione espressa in sede di convenzione nazionale e locale di ipotesi di locazione di immobile adibito ad uso promiscuo impedisce alle parti di pattuire una destinazione a più usi dell’immobile locato.</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 299383, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Nella specie trova applicazione il criterio dell’uso prevalente e il fattore decisivo per determinare la destinazione prevalente di un unico immobile locato e adibito, fin dall’origine, a più usi, ai fini dell’applicazione del relativo regime giuridico, non consiste solo nel raffronto fra le superfici destinate rispettivamente all’uno e all’altro uso (abitativo e professionale), ma è determinante l’accertamento se l’abitazione del conduttore sia in funzione dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, o se, invece, tale attività sia marginale, con la conseguenza che, in caso di prevalenza dell’uso di attività di lavoro autonomo, svolta in modo abituale e continuativa, dovranno applicarsi le disposizioni previste dalla legge n°392/1978, in particolare i principali articoli del Capo II, viceversa, se è prevalente la destinazione ad uso abitativo (fatto salva comunque la possibilità al conduttore di svolgere nell’immobile locato l’attività accessoria di ingegnere/architetto/avvocato ecc.), si applica la legge n°431/1998. [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]A tal riguardo assai dubbia è la legittimità di un contratto ad uso promiscuo, a norma del comma 3 dell’art. 2 della legge di riforma. Né la norma richiamata, né il decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002, né i modelli di contratto allegati al decreto stesso fanno riferimento ad una locazione ad uso promiscuo. Il contratto [I]allegato A[/I] non fa alcun riferimento a tale ipotesi: l’art. 7, infatti, recita: “[B][I]L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore[/I][/B][I] […][/I]”.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][SIZE=3]Alla luce di quanto sopra precisato, si ritiene di dover rispondere negativamente al quesito posto all’attenzione del forum, posto che la mancata previsione espressa in sede di convenzione nazionale e locale di ipotesi di locazione di immobile adibito ad uso promiscuo impedisce alle parti di pattuire una destinazione a più usi dell’immobile locato.[/SIZE][/FONT][/FONT] [/QUOTE]
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