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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 270184" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Ciao Rossella! <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> Pur trattandosi di un motivo di transitorietà non esplicitamente contemplato dall’accordo locale per la città di Carrara, i conduttori possono stipulare un contatto di locazione a uso transitorio, a norma dell’art. 5, comma 1, della legge n°431/1998, con durata pari al tempo necessario a rientrare nella disponibilità del proprio immobile: l’esecuzione di lavori che rendono temporaneamente inutilizzabile la loro abitazione appare motivazione congrua, meritevole di essere tutelata con il ricorso allo schema della locazione transitoria, così come regolata dalla normativa vigente, a patto, però, che i medesimi siano in condizione di dare una temporalità precisa alla necessità di disporre dell’alloggio: la motivazione transitoria, infatti, richiede una temporalità oggettivamente predeterminabile come limitata al momento del contratto, ossia una data certa di fine.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Due requisiti sono richiesti ai fini della validità del contratto: l’esigenza transitoria dei conduttori deve essere compiutamente specificata a contratto in apposita clausola e supportata da idoneo riscontro documentale da allegare al contratto (</span></span><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">ad esempio il progetto di ristrutturazione edilizia con data di ultimazione dei lavori</span></span><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">), per attribuire credibilità e concretezza alla reale necessità prospettata dai conduttori stessi.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 270184, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Ciao Rossella! :) Pur trattandosi di un motivo di transitorietà non esplicitamente contemplato dall’accordo locale per la città di Carrara, i conduttori possono stipulare un contatto di locazione a uso transitorio, a norma dell’art. 5, comma 1, della legge n°431/1998, con durata pari al tempo necessario a rientrare nella disponibilità del proprio immobile: l’esecuzione di lavori che rendono temporaneamente inutilizzabile la loro abitazione appare motivazione congrua, meritevole di essere tutelata con il ricorso allo schema della locazione transitoria, così come regolata dalla normativa vigente, a patto, però, che i medesimi siano in condizione di dare una temporalità precisa alla necessità di disporre dell’alloggio: la motivazione transitoria, infatti, richiede una temporalità oggettivamente predeterminabile come limitata al momento del contratto, ossia una data certa di fine.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Due requisiti sono richiesti ai fini della validità del contratto: l’esigenza transitoria dei conduttori deve essere compiutamente specificata a contratto in apposita clausola e supportata da idoneo riscontro documentale da allegare al contratto ([/SIZE][/FONT][SIZE=3][FONT=Verdana]ad esempio il progetto di ristrutturazione edilizia con data di ultimazione dei lavori[/FONT][/SIZE][FONT=Verdana][SIZE=3]), per attribuire credibilità e concretezza alla reale necessità prospettata dai conduttori stessi.[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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