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Testo
<blockquote data-quote="luczan" data-source="post: 405652" data-attributes="member: 56431"><p>Gli oneri accessori del contratto di locazione non integrano un contratto autonomo e separato rispetto al contratto di locazione stesso, anzi ne seguono le sorti (qui vale proprio il brocardo <em>nomen omen</em>).</p><p>L'amministrazione finanziaria ha già precisato inoltre che sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta di registro in quanto rimborsi spese e non corrispettivi (Risoluzione del 29/02/1980 n. 251167)</p><p><a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={73830D57-5094-4E87-A8D2-10D089FC4986}" target="_blank">http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={73830D57-5094-4E87-A8D2-10D089FC4986}</a></p><p></p><p>In altra circolare (Circolare del 18/02/1992 n. 9) se pur ai fini IVA è stato precisato che solo laddove l'erogazione dei servizi condominiali puo' essere qualificata come obbligazione propria di un <u>contratto atipico di messa a disposizione di una unita' immobiliare</u>, il corrispettivo versato dal conduttore va assoggettato ad I.V.A.</p><p><a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={E8767181-4F07-4532-8487-292E42D867F5}" target="_blank">http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={E8767181-4F07-4532-8487-292E42D867F5}</a></p><p></p><p>In altri termini per una tassazione registro plurima va ravvisata l'esistenza di un vero e proprio contratto di servizi (rectius contratto di locazione integrato da un contratto di fornitura di servizi).</p><p>Ciò obbliga il funzionario all'applicazione di una separata imposta di registro a tassa fissa e che di regola si deve applicare in caso di enunciazione nello stesso atto (contratto di locazione) di fattispecie plurime soggette ad autonome e diversi regimi di tassazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="luczan, post: 405652, member: 56431"] Gli oneri accessori del contratto di locazione non integrano un contratto autonomo e separato rispetto al contratto di locazione stesso, anzi ne seguono le sorti (qui vale proprio il brocardo [I]nomen omen[/I]). L'amministrazione finanziaria ha già precisato inoltre che sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta di registro in quanto rimborsi spese e non corrispettivi (Risoluzione del 29/02/1980 n. 251167) [url]http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={73830D57-5094-4E87-A8D2-10D089FC4986}[/url] In altra circolare (Circolare del 18/02/1992 n. 9) se pur ai fini IVA è stato precisato che solo laddove l'erogazione dei servizi condominiali puo' essere qualificata come obbligazione propria di un [U]contratto atipico di messa a disposizione di una unita' immobiliare[/U], il corrispettivo versato dal conduttore va assoggettato ad I.V.A. [url]http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={E8767181-4F07-4532-8487-292E42D867F5}[/url] In altri termini per una tassazione registro plurima va ravvisata l'esistenza di un vero e proprio contratto di servizi (rectius contratto di locazione integrato da un contratto di fornitura di servizi). Ciò obbliga il funzionario all'applicazione di una separata imposta di registro a tassa fissa e che di regola si deve applicare in caso di enunciazione nello stesso atto (contratto di locazione) di fattispecie plurime soggette ad autonome e diversi regimi di tassazione. [/QUOTE]
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