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Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Locazione immobile uso abitativo a società per casa vacanze
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Testo
<blockquote data-quote="ingelman" data-source="post: 477886" data-attributes="member: 9646"><p>Anch'io la penso come Antonello ....</p><p>Indipendenetemente dal fatto che il Conduttore contraente sia una società prevale la finalità della locazione (e qui la linea sottile che delimita non tanto il lecito, vien da se che chi vuole realizzare una casa vacanza o un B&B deve fare una scia e ottenere un'autorizzazione Comunale, ma la tipologia di contratto che il Locatore và a stipulare anche riferito alla durata)</p><p>Cito esempi:</p><p><em>La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani <strong>non può essere inferiore a sei anni</strong> se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili</em></p><p></p><p><u><strong>Quello sopra postato non è il nostro caso .... ma </strong></u></p><p></p><p><em>La durata della locazione <strong>non può essere inferiore a nove anni</strong> se l’immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’articolo 1786 </em></p><p></p><p><u><strong>Questo articolo lascia pensare ad eventuali rischi del locatore se il contratto non è ben impostato .....</strong></u></p><p><u><strong></strong></u></p><p>cito sempre catturato per semplicità e tempistica dal web</p><p>Circa la durata del contratto, l’unico spazio per l’autonomia contrattuale è fissare<strong> una durata maggiore rispetto a quella minima fissata dalla legge.</strong></p><p></p><p>In effetti, le norme in materia (e cioè l’art.27 della legge 392/1978) sono di ordine pubblico e, come tali, inderogabili. <strong>Ciò significa che, qualora le parti pattuiscano una durata più breve rispetto a quella legale e poi insorga contenzioso</strong>, il giudice adito considererà nulla tale pattuizione e – visto il combinato dell’art.79, comma 1, della legge 392/1978 letto unitamente agli art.1339 e 1419 comma 2, c.c. – <strong>assoggetterà necessariamente il rapporto alla durata minima voluta dal legislatore.</strong></p><p></p><p>Prendendo per buone le premesse e per non dar adito ad intepretezioni che possano un domani dar adito a contenziosi dovuti alla tipologia di contratto riferiti alla durata io personalmente in qualità di Locatore opterei per un contratto ad uso abitativo a canone libero 4 + 4 anche se il conduttore è una società ... dando a quest'ultima la più ampia facoltà gestionale "adibire l'immobile come residenza dell'amministratore, dipendenti, ospitare clienti compreso il sub-locare l'immobile <strong>guardandomene bene di menzionare l'attività commerciale ...... </strong></p><p></p><p>Ovviamente questa è solo una mia semplice interpretazione e considerazione</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ingelman, post: 477886, member: 9646"] Anch'io la penso come Antonello .... Indipendenetemente dal fatto che il Conduttore contraente sia una società prevale la finalità della locazione (e qui la linea sottile che delimita non tanto il lecito, vien da se che chi vuole realizzare una casa vacanza o un B&B deve fare una scia e ottenere un'autorizzazione Comunale, ma la tipologia di contratto che il Locatore và a stipulare anche riferito alla durata) Cito esempi: [I]La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani [B]non può essere inferiore a sei anni[/B] se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili[/I] [U][B]Quello sopra postato non è il nostro caso .... ma [/B][/U] [I]La durata della locazione [B]non può essere inferiore a nove anni[/B] se l’immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’articolo 1786 [/I] [U][B]Questo articolo lascia pensare ad eventuali rischi del locatore se il contratto non è ben impostato ..... [/B][/U] cito sempre catturato per semplicità e tempistica dal web Circa la durata del contratto, l’unico spazio per l’autonomia contrattuale è fissare[B] una durata maggiore rispetto a quella minima fissata dalla legge.[/B] In effetti, le norme in materia (e cioè l’art.27 della legge 392/1978) sono di ordine pubblico e, come tali, inderogabili. [B]Ciò significa che, qualora le parti pattuiscano una durata più breve rispetto a quella legale e poi insorga contenzioso[/B], il giudice adito considererà nulla tale pattuizione e – visto il combinato dell’art.79, comma 1, della legge 392/1978 letto unitamente agli art.1339 e 1419 comma 2, c.c. – [B]assoggetterà necessariamente il rapporto alla durata minima voluta dal legislatore.[/B] Prendendo per buone le premesse e per non dar adito ad intepretezioni che possano un domani dar adito a contenziosi dovuti alla tipologia di contratto riferiti alla durata io personalmente in qualità di Locatore opterei per un contratto ad uso abitativo a canone libero 4 + 4 anche se il conduttore è una società ... dando a quest'ultima la più ampia facoltà gestionale "adibire l'immobile come residenza dell'amministratore, dipendenti, ospitare clienti compreso il sub-locare l'immobile [B]guardandomene bene di menzionare l'attività commerciale ...... [/B] Ovviamente questa è solo una mia semplice interpretazione e considerazione [/QUOTE]
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