Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Locazioni: sotto i 1.000 euro si può pagare in contanti
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 366133" data-attributes="member: 245"><p><strong>fino a 999,99 euro il canone di locazione può essere pagato anche in contanti</strong>. le sanzioni previste dal dlgs n. 231/2007 scatteranno solo se viene superata la soglia di 1.000 euro. sotto tale importo <strong>per la tracciabilità è sufficiente una ricevuta di pagamento</strong>. questa è la novità in tema di affitti giunta con il parere reso dalla direzione v del dipartimento del tesoro, ovvero l'ufficio del ministero dell'economia che si occupa della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali</p><p></p><p>in pratica, il dipartimento del tesoro, con una nota, ha vanificato <a href="http://www.idealista.it/news/archivio/2013/12/13/0101121-legge-di-stabilita-affitti-stop-pagamento-contanti" target="_blank">quanto previsto dalla legge di stabilità in merito alla tracciabilità dei canoni di locazioni per le abitazioni</a>. tutto parte dall'<strong>articolo 1, comma 50 della legge di stabilità</strong> entrata in vigore il primo gennaio 2014. secondo quanto previsto da tale comma, "i pagamenti riguardanti canoni di locazioni di unità abitative sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che ne escludono l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità". quindi l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili viene reso obbligatorio per qualsiasi importo</p><p></p><p>il dipartimento del tesoro - interpellato dall'agenzia delle entrate a causa di scarsa chiarezza relativa a quali sanzioni sarebbe andato incontro chi avesse effettuato nonostante il divieto versamenti in contanti - è intervenuto proprio su questo punto e con una nota ha spiegato che <strong>per l'irrogazione delle sanzioni comminate ai fini del decreto antiriciclaggio deve essere rilevato il limite dei mille euro stabilito dall'articolo 49 del dlgs 231/07</strong>. questo perché il decreto antiriciclaggio prevede una sanzione amministrativa dall'1 al 40% della somma trasferita soltanto in capo a chi trasferisce denaro contante o titoli al portatore in euro o valuta estera sopra la soglia di 999,99 euro</p><p></p><p>come evidenziato da il sole 24 ore, secondo il tesoro poiché il legislatore ha previsto esclusivamente questa sanzione e poiché nessuna sanzione è applicabile in caso di violazione dell'articolo 1, comma 50 della legge di stabilità, quest'ultima non prevede un vero e proprio obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento differenti dal contante per la corresponsione dei canoni sotto soglia</p><p></p><p>il tesoro ha quindi evidenziato che l'intento di quanto previsto dalla legge di stabilità è piuttosto quello di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita. a tal proposito, il ministero ha sottolineato che <strong>le transazioni in contanti possono essere tracciate fornendo una semplice prova documentale</strong> che attesti l'avvenuto pagamento in contanti del canone di locazione</p><p></p><p>in poche parole, per i pagamenti in contanti fino a 999,99 euro dell'affitto è sufficiente una semplice ricevuta di pagamento che, a quanto pare, basterebbe anche a garantire alle parti le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge</p><p></p><p>fonte: idealista.it</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 366133, member: 245"] [B]fino a 999,99 euro il canone di locazione può essere pagato anche in contanti[/B]. le sanzioni previste dal dlgs n. 231/2007 scatteranno solo se viene superata la soglia di 1.000 euro. sotto tale importo [B]per la tracciabilità è sufficiente una ricevuta di pagamento[/B]. questa è la novità in tema di affitti giunta con il parere reso dalla direzione v del dipartimento del tesoro, ovvero l'ufficio del ministero dell'economia che si occupa della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali in pratica, il dipartimento del tesoro, con una nota, ha vanificato [URL='http://www.idealista.it/news/archivio/2013/12/13/0101121-legge-di-stabilita-affitti-stop-pagamento-contanti']quanto previsto dalla legge di stabilità in merito alla tracciabilità dei canoni di locazioni per le abitazioni[/URL]. tutto parte dall'[B]articolo 1, comma 50 della legge di stabilità[/B] entrata in vigore il primo gennaio 2014. secondo quanto previsto da tale comma, "i pagamenti riguardanti canoni di locazioni di unità abitative sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che ne escludono l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità". quindi l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili viene reso obbligatorio per qualsiasi importo il dipartimento del tesoro - interpellato dall'agenzia delle entrate a causa di scarsa chiarezza relativa a quali sanzioni sarebbe andato incontro chi avesse effettuato nonostante il divieto versamenti in contanti - è intervenuto proprio su questo punto e con una nota ha spiegato che [B]per l'irrogazione delle sanzioni comminate ai fini del decreto antiriciclaggio deve essere rilevato il limite dei mille euro stabilito dall'articolo 49 del dlgs 231/07[/B]. questo perché il decreto antiriciclaggio prevede una sanzione amministrativa dall'1 al 40% della somma trasferita soltanto in capo a chi trasferisce denaro contante o titoli al portatore in euro o valuta estera sopra la soglia di 999,99 euro come evidenziato da il sole 24 ore, secondo il tesoro poiché il legislatore ha previsto esclusivamente questa sanzione e poiché nessuna sanzione è applicabile in caso di violazione dell'articolo 1, comma 50 della legge di stabilità, quest'ultima non prevede un vero e proprio obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento differenti dal contante per la corresponsione dei canoni sotto soglia il tesoro ha quindi evidenziato che l'intento di quanto previsto dalla legge di stabilità è piuttosto quello di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita. a tal proposito, il ministero ha sottolineato che [B]le transazioni in contanti possono essere tracciate fornendo una semplice prova documentale[/B] che attesti l'avvenuto pagamento in contanti del canone di locazione in poche parole, per i pagamenti in contanti fino a 999,99 euro dell'affitto è sufficiente una semplice ricevuta di pagamento che, a quanto pare, basterebbe anche a garantire alle parti le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge fonte: idealista.it [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Locazioni: sotto i 1.000 euro si può pagare in contanti
Alto