Umberto Granducato

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Agente Immobiliare
fino a 999,99 euro il canone di locazione può essere pagato anche in contanti. le sanzioni previste dal dlgs n. 231/2007 scatteranno solo se viene superata la soglia di 1.000 euro. sotto tale importo per la tracciabilità è sufficiente una ricevuta di pagamento. questa è la novità in tema di affitti giunta con il parere reso dalla direzione v del dipartimento del tesoro, ovvero l'ufficio del ministero dell'economia che si occupa della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali

in pratica, il dipartimento del tesoro, con una nota, ha vanificato quanto previsto dalla legge di stabilità in merito alla tracciabilità dei canoni di locazioni per le abitazioni. tutto parte dall'articolo 1, comma 50 della legge di stabilità entrata in vigore il primo gennaio 2014. secondo quanto previsto da tale comma, "i pagamenti riguardanti canoni di locazioni di unità abitative sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che ne escludono l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità". quindi l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili viene reso obbligatorio per qualsiasi importo

il dipartimento del tesoro - interpellato dall'agenzia delle entrate a causa di scarsa chiarezza relativa a quali sanzioni sarebbe andato incontro chi avesse effettuato nonostante il divieto versamenti in contanti - è intervenuto proprio su questo punto e con una nota ha spiegato che per l'irrogazione delle sanzioni comminate ai fini del decreto antiriciclaggio deve essere rilevato il limite dei mille euro stabilito dall'articolo 49 del dlgs 231/07. questo perché il decreto antiriciclaggio prevede una sanzione amministrativa dall'1 al 40% della somma trasferita soltanto in capo a chi trasferisce denaro contante o titoli al portatore in euro o valuta estera sopra la soglia di 999,99 euro

come evidenziato da il sole 24 ore, secondo il tesoro poiché il legislatore ha previsto esclusivamente questa sanzione e poiché nessuna sanzione è applicabile in caso di violazione dell'articolo 1, comma 50 della legge di stabilità, quest'ultima non prevede un vero e proprio obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento differenti dal contante per la corresponsione dei canoni sotto soglia

il tesoro ha quindi evidenziato che l'intento di quanto previsto dalla legge di stabilità è piuttosto quello di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita. a tal proposito, il ministero ha sottolineato che le transazioni in contanti possono essere tracciate fornendo una semplice prova documentale che attesti l'avvenuto pagamento in contanti del canone di locazione

in poche parole, per i pagamenti in contanti fino a 999,99 euro dell'affitto è sufficiente una semplice ricevuta di pagamento che, a quanto pare, basterebbe anche a garantire alle parti le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge

fonte: idealista.it
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
una semplice ricevuta di pagamento che, a quanto pare, basterebbe anche a garantire alle parti le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge

E' chiaro che sotto i 1000€ non si applicheranno sanzioni.

Ma è quel basterebbe al condizionale che lascia perplessi: il testo del famigerato articolo 1 comma 50 così conclude:

e ne assicurino la tracciabilita' anche ai fini della asseverazione dei patti
contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Non so dove derivi tanta sicurezza per scrivere il "basterebbe" :shock:

Mi sa che qui qualcuno al ministero e sui giornali ha toppato: poi magari finirà così, ma dopo una necessaria rettifica al comma.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Posso scrivere che il mi piace di od1n0 è per me confortante?
Significa che la lingua italiana ha ancora la capacità di avere un significato preciso. Che poi i nostri legislatori la usino a proposito, non metterei la mano sul fuoco: anche se arriva al governo un fiorentino....
 

avvocato d'Ambrosio

Nuovo Iscritto
Affitto in contanti riammesso sotto i mille euro

Come facevamo notare nel nostro articolo del 27 dicembre riportato in calce combattere l’affitto in nero con il divieto di pagare in contanti gli affitti sotto i mille euro era una pessima idea.

Per fortuna le cose sono prontamente cambiate a seguito della precisazione del Ministero delle Finanze che attraverso il dipartimento del Tesoro ha precisato che l’art. 1 comma 50 della legge di stabilità del 2014 (147/2013) non ha inteso vietare l’uso del contante per effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo. Al contrario, la disposizione va interpretata nel senso di consentire la tracciabilità, infatti il proprietario che riceve il pagamento in contanti deve dare attestazione documentale del pagamento ricevuto.L’obbligo di usare mezzi di pagamento diversi dal contante resta per gli importi superiori ai mille euro.
 
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